Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica 1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile dell'omologazione e della conformita' di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonche' delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo. 2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile, in qualita' di "produttore" a norma del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste. 3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. 4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D al presente decreto. 5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi' corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.
Note all'art. 5: - Per l'argomento del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, v. nelle note alle premesse.