Art. 5 Corso di aggiornamento 1. Il corso di aggiornamento (refresher training) della durata di 8 ore, come da programma in allegato F, e' effettuato o presso i centri di formazione accreditati oppure a bordo, sotto la responsabilita' della Compagnia di navigazione, cosi' come definita dal decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, che a tal fine provvede a designare uno o piu' «Responsabili dell'addestramento». 2. Il «Responsabile dell'addestramento» che organizza e svolge l'addestramento a bordo non puo' essere un membro dell'equipaggio e deve aver frequentato il corso di addestramento di cui al presente decreto. 3. La Compagnia di navigazione dovra' assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attivita' operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la normativa vigente. 4. Al termine del corso di aggiornamento, il «Responsabile dell'addestramento», rilascia, ai frequentatori, un attestato di partecipazione al corso come da modello in allegato G, oppure come da modello in allegato G1 se effettuato presso un centro di formazione. 5. Il corso di aggiornamento effettuato a bordo deve essere annotato nel Giornale nautico - Parte II, ove esistente. 6. Per il personale che ha frequentato esclusivamente l'addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e/o d) il corso di aggiornamento e' limitato alla competenza corrispondente (allegato F, punti 2 e/o 4).