Art. 5 Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.