Art. 5. 
 
 
            (Modifica all'articolo 63 della Costituzione) 
 
  1. All'articolo 63 della  Costituzione,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  « Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione  o  la  nomina
alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono  essere
limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o
locali ».