Art. 5 
 
        Modalita' di assegnazione delle risorse agli istituti 
                 del sistema nazionale di istruzione 
 
  1. Agli istituti del sistema nazionale  di  istruzione  beneficiari
delle erogazioni liberali per la  realizzazione  di  nuove  strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e
per il sostegno a interventi  che  migliorino  l'occupabilita'  degli
studenti e' erogato, in un'unica soluzione, il  90  per  cento  delle
erogazioni liberali annualmente iscritte sul Fondo di cui all'art. 3,
comma 4. 
  2.  Con   successivo   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  viene  definito  lo  schema   di
convenzione  che  ciascuna  istituzione  scolastica  beneficiaria  di
erogazioni  liberali  per  la  realizzazione   di   nuove   strutture
scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di  quelle  esistenti
deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile
oggetto dell'intervento. 
  3. Ciascuna istituzione scolastica di cui al comma 2  del  presente
articolo  eroga  le  risorse  all'ente  locale  nel  quale  ha   sede
l'edificio scolastico oggetto dell'intervento secondo  gli  stati  di
avanzamento  dei  lavori  debitamente  certificati,  ai  sensi  della
convenzione di cui al comma 2. 
  4.  Agli  istituti  del  sistema  nazionale   di   istruzione   che
beneficiano delle erogazioni di cui al comma 1 in misura inferiore al
valore medio nazionale per alunno e' riservato il 10 per cento  delle
somme annualmente iscritte sul fondo di cui all'art. 3, comma  4.  Il
predetto 10 per cento e'  ripartito  tra  le  istituzioni  del  primo
periodo, con prioritario riferimento a quelle  che  percepiscono,  ai
sensi del comma 1, una somma minore per  alunno,  ed  assicurando,  a
tutte le istituzioni destinatarie, uno stesso importo per alunno, tra
le erogazioni di cui al comma 1 e quelle di cui al presente comma.