Art. 5 Beneficio concesso 1. Il beneficio e' concesso bimestralmente in ragione della numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio e' rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5. E' corrispondentemente rideterminato l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo art. 4, comma 5. 2. Ai beneficiari del SIA e' concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilita' delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. Ferma restando la disponibilita' di risorse attribuita alla regione e provincia autonoma, il beneficio e' concesso per un periodo massimo di dodici mesi. 3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o piu' beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui e' erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente e' dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresi' dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o piu' figli minorenni.