Art. 5 
 
 
Obbligo  di  rendicontazione  delle  somme  e  di  pubblicazione  dei
                             rendiconti 
 
  1. Con riferimento agli obblighi relativi alla  rendicontazione  da
parte dei soggetti destinatari  delle  somme  di  cui  al  precedente
articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei  rendiconti  da  parte
dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23  aprile  2010,   e
successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente  e'
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  2. Le somme erogate quali  contributo  del  cinque  per  mille  non
possono in ogni caso  essere  utilizzate  per  coprire  le  spese  di
pubblicita' sostenute per fare campagna  di  sensibilizzazione  sulla
destinazione della  quota  del  cinque  per  mille  dell'imposta  sui
redditi delle persone fisiche.