Art. 5 Disposizioni finali 1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al piu' tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016. 3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso piu' favorevole al cliente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Padoan