Art. 5 
 
       Avvio del procedimento e contestazione della violazione 
 
  1. Qualora, sulla base delle indicazioni fornite  dal  Responsabile
della trasparenza, dell'attestazione dell'OIV  o  dell'Organismo  con
funzioni analoghe o dell'annotazione  predisposta  dalla  Guardia  di
finanza, l'Ufficio rilevi la sussistenza dei presupposti di  fatto  e
di diritto per l'applicazione  della  sanzione,  provvede,  entro  il
termine di 90 giorni, alla trasmissione della comunicazione di  avvio
del  procedimento  nei  confronti   del   soggetto   obbligato   alla
comunicazione,  dandone   notizia   anche   al   responsabile   della
trasparenza e all'OIV o all' Organismo con funzioni analoghe. 
  2.  La  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  contiene,  nel
rispetto di quanto previsto nella legge 24 novembre 1981, n. 689: 
    a) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate, delle  relative  norme  sanzionatorie  e  delle
sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la  menzione
della possibilita' di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai  sensi  dell'art.  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 68, indicandone le modalita'; 
    b) l'invito ad inviare, entro il termine perentorio di 30 giorni,
memorie  e   documentazione   difensiva   e   richiesta   di   essere
personalmente sentito; 
    c) l'Ufficio e la  persona  responsabile  del  procedimento,  con
indicazione dei contatti per eventuali richieste di  chiarimenti  e/o
comunicazioni successive; 
    d) il termine di 120 giorni per la conclusione del  procedimento,
decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui alla lettera b). 
  3. Il pagamento in misura  ridotta  determina  la  conclusione  del
procedimento. 
  4. L'Ufficio, ogni 30 giorni, predispone l'elenco  dei  soggetti  a
cui e' stata  contestata  l'omessa  pubblicazione  dei  dati  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ai  fini
della  successiva  pubblicazione  sul  sito  dell'Autorita',   previa
informativa al  Consiglio,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo.