Art. 5 
 
        Disposizioni per incentivare la mobilita' sostenibile 
 
  1. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,  la  quota  di
risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e' destinata prioritariamente, nel limite di 35
milioni di euro, al programma  sperimentale  nazionale  di  mobilita'
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente
articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o piu'
enti locali e riferiti  a  un  ambito  territoriale  con  popolazione
superiore a 100.000 abitanti, diretti  a  incentivare  iniziative  di
mobilita'   sostenibile,   incluse   iniziative   di   piedibus,   di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e  di  bike-sharing,  la
realizzazione  di  percorsi  protetti  per  gli  spostamenti,   anche
collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta,  di
laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione  e  sicurezza  stradale,  di   riduzione   del   traffico,
dell'inquinamento e della  sosta  degli  autoveicoli  in  prossimita'
degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche  al  fine  di
contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali  programmi
possono  comprendere  la  cessione  a  titolo  gratuito   di   «buoni
mobilita'» ai lavoratori che usano mezzi  di  trasporto  sostenibili.
Nel  sito  web  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio  e  del  mare  e'  predisposta  una   sezione   denominata
«Mobilita' sostenibile», nella quale  sono  inseriti  e  tracciati  i
finanziamenti erogati per il programma di mobilita'  sostenibile,  ai
fini della trasparenza e della maggiore fruibilita' dei progetti. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti  il
programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro nonche' le modalita' e i criteri per  la  presentazione
dei progetti di  cui  al  comma  1  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, sentito, per i profili di  competenza,  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla  ripartizione  delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Gli  schemi  dei
decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  sono  trasmessi  alle  Camere,  ai  fini
dell'acquisizione   del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia. I  pareri  di  cui  al  presente  comma  sono
espressi entro trenta giorni dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  i
decreti sono comunque adottati. 
  3. Al fine di incentivare la mobilita'  sostenibile  tra  i  centri
abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere
i trasferimenti casa-lavoro nonche' favorire il  ciclo-turismo  verso
le citta' d'arte della Pianura padana attraverso il completamento del
corridoio   europeo   EUROVELO   7,   e'   assegnato   alla   regione
Emilia-Romagna, promotrice a tal  fine  di  un  apposito  accordo  di
programma con gli enti interessati,  un  contributo  pari  a  euro  5
milioni per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad  uso
ciclo-pedonale del vecchio tracciato  ferroviario  dismesso,  la  cui
area di sedime  e'  gia'  nella  disponibilita'  dei  suddetti  enti.
All'onere derivante dal  presente  comma  si  provvede,  quanto  a  4
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  ad  1
milione di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  iscritte  nel
capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. 
  4. All'articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  dopo  il
terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso  del  velocipede,  come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato». 
  5. All'articolo 210, quinto  comma,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo
il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'uso del velocipede, come
definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285,  e  successive  modificazioni,  deve,  per  i  positivi
riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato». 
  6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei  consumi   energetici,
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile
privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della  normativa
vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la liberta'  di  scelta
dei docenti, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti per i profili di competenza i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare,  specifiche  linee  guida  per  favorire
l'istituzione in tutti gli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado,   nell'ambito   della   loro   autonomia   amministrativa   ed
organizzativa, della figura del mobility manager  scolastico,  scelto
su base  volontaria  e  senza  riduzione  del  carico  didattico,  in
coerenza con  il  piano  dell'offerta  formativa,  con  l'ordinamento
scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il
mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare
gli spostamenti casa-scuola-casa del  personale  scolastico  e  degli
alunni; mantenere i collegamenti  con  le  strutture  comunali  e  le
aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri  istituti  scolastici
presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con  il  supporto
delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su  gomma
e su ferro, per il miglioramento dei servizi e  l'integrazione  degli
stessi;  garantire  l'intermodalita'   e   l'interscambio;   favorire
l'utilizzo della bicicletta e  di  servizi  di  noleggio  di  veicoli
elettrici  o  a  basso  impatto  ambientale;  segnalare   all'ufficio
scolastico regionale  eventuali  problemi  legati  al  trasporto  dei
disabili. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'art. 19 del  d.lgs.  13  marzo
          2013, n. 30  (Attuazione  della  direttiva  2009/29/CE  che
          modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
          estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
          emissione di gas a  effetto  serra),  ",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013: 
              "Art. 19. Messa all'asta delle quote. - 1. A  decorrere
          dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita' di  quote
          determinata con decisione  della  Commissione  europea,  ai
          sensi  dell'art.   10,   paragrafo   2,   della   direttiva
          2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle  aste.  A
          tale fine il GSE svolge il ruolo  di  responsabile  per  il
          collocamento di cui al regolamento sulle  aste  e  pone  in
          essere  a  questo  scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,
          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle
          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di
          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del
          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  ai  fini  di  cui  al  comma  5,  art.  2,  del
          decreto-legge  20  maggio  2010,  n.  72,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,  n.  111,  sino
          alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art.  2,
          del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  I  crediti  degli
          aventi diritto  di  cui  al  citato  comma  3  dell'art.  2
          verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016  detti
          proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma  1,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  al
          Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma
          1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'art.  10,  comma  5,  della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento." 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del  d.lgs.  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  e
          Conferenza unificata. - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5,  del  citato
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1,  del  citato
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "1.  Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica previsti per  l'anno  2004  attraverso  la
          dismissione di beni immobili dello Stato, in  funzione  del
          patto  di  stabilita'  e   crescita,   si   provvede   alla
          alienazione di tali immobili con prioritario riferimento  a
          quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore  di
          mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con  decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
          concerto  con  i  Ministeri  interessati,   a   vendere   a
          trattativa privata, anche in blocco, beni immobili  adibiti
          o comunque destinati ad uffici  pubblici  non  assoggettati
          alle disposizioni  in  materia  di  tutela  del  patrimonio
          culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre  1999,
          n. 490, ovvero per i quali  sia  stato  accertato,  con  le
          modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
          l'inesistenza  dell'interesse  culturale.  La  vendita   fa
          venire meno l'uso  governativo,  ovvero  l'uso  pubblico  e
          l'eventuale  diritto  di  prelazione  spettante   ad   enti
          pubblici anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
          dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, nonche' al primo ed al  secondo  periodo  del
          comma 18 del medesimo art. 3. Per l'anno  2004,  una  quota
          delle entrate rivenienti dalla vendita  degli  immobili  di
          cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
          e'  iscritta  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
          provvedere alla spesa per canoni, oneri  e  ogni  ulteriore
          incombenza connessi alla locazione degli  immobili  stessi.
          Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, delle risorse di  cui  agli  articoli  28,
          comma 3, e 29, comma 4, della legge 18  febbraio  1999,  n.
          28, non impegnate  al  termine  dell'esercizio  finanziario
          2003, e' versata all'entrata del bilancio dello  Stato  per
          essere riassegnata, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo,  ai
          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo  che
          le risorse di cui all'art. 29, comma 4, della legge  n.  28
          del 1999, affidate al  citato  fondo  sono  destinate  alla
          spesa per i canoni di locazione di immobili  per  il  Corpo
          della Guardia di finanza; la rimanente parte delle  risorse
          stanziate per  l'anno  2000  e  non  impegnate  al  termine
          dell'esercizio finanziario 2003 e' destinata all'incremento
          delle dotazioni finanziarie finalizzate alla  realizzazione
          del programma di interventi infrastrutturali del Corpo.  Il
          fondo e' attribuito alle pertinenti unita' previsionali  di
          base degli stati di previsione interessati con decreti  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro competente,  da  comunicare,  anche  con  evidenze
          informatiche, tramite l'Ufficio centrale di  bilancio  alle
          relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A
          decorrere  dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo   e'
          determinato con la legge di bilancio. Agli immobili  ceduti
          ai sensi del presente comma si applicano  l'ultimo  periodo
          dell'art.  2,  comma  6,  e  l'art.  4,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, della legge 23 novembre 2001, n. 410." 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e  210  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
          giugno 1965, n. 1124, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. - L'assicurazione comprende tutti  i  casi  di
          infortunio avvenuti per  causa  violenta  in  occasione  di
          lavoro, da  cui  sia  derivata  la  morte  o  un'inabilita'
          permanente  al  lavoro,   assoluta   o   parziale,   ovvero
          un'inabilita' temporanea assoluta che importi  l'astensione
          dal lavoro per piu' di tre giorni. 
              Agli  effetti  del  presente  decreto,  e'  considerata
          infortunio sul  lavoro  l'infezione  carbonchiosa.  Non  e'
          invece  compreso  tra  i  casi  di  infortunio  sul  lavoro
          l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il  quale
          e' regolato da disposizioni speciali. 
              Salvo il caso di interruzione o  deviazione  del  tutto
          indipendenti  dal  lavoro  o,  comunque,  non  necessitate,
          l'assicurazione  comprende  gli  infortuni   occorsi   alle
          persone assicurate durante il normale percorso di andata  e
          ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
          il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se  il
          lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e,  qualora  non  sia
          presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
          percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro  a  quello
          di consumazione abituale dei  pasti.  L'interruzione  e  la
          deviazione si intendono necessitate quando  sono  dovute  a
          cause  di  forza  maggiore,  ad  esigenze   essenziali   ed
          improrogabili  o  all'adempimento  di  obblighi  penalmente
          rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
          del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.  L'uso
          del velocipede, come definito ai  sensi  dell'art.  50  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, deve, per i  positivi  riflessi  ambientali,
          intendersi sempre necessitato.  Restano,  in  questo  caso,
          esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso  di
          alcolici e di psicofarmaci o dall'uso  non  terapeutico  di
          stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
          opera  nei  confronti  del  conducente   sprovvisto   della
          prescritta abilitazione di guida." 
              "Art. 210. - L'assicurazione secondo il presente titolo
          comprende tutti i casi di  infortunio  avvenuto  per  causa
          violenta in occasione di lavoro, da  cui  sia  derivata  la
          morte o un'inabilita'  permanente  al  lavoro,  assoluta  o
          parziale,  ovvero  un'inabilita'  temporanea  assoluta  che
          importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. 
              Deve considerarsi come inabilita'  permanente  assoluta
          la  conseguenza   di   un   infortunio   la   quale   tolga
          completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. 
              Deve considerarsi come inabilita'  permanente  parziale
          la conseguenza di un infortunio,  la  quale  diminuisca  in
          misura superiore al quindici per cento e per tutta la  vita
          l'attitudine  al  lavoro,  in  conformita'  della   tabella
          allegato n. 2. 
              Si considera come  inabilita'  temporanea  assoluta  la
          conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e  di
          fatto per un determinato periodo di tempo di  attendere  al
          lavoro. 
              Salvo il caso di interruzione o  deviazione  del  tutto
          indipendenti  dal  lavoro  o,  comunque,  non  necessitate,
          l'assicurazione  comprende  gli  infortuni   occorsi   alle
          persone assicurate durante il normale percorso di andata  e
          ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante
          il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se  il
          lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e,  qualora  non  sia
          presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
          percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro  a  quello
          di consumazione abituale dei  pasti.  L'interruzione  e  la
          deviazione si intendono necessitate quando  sono  dovute  a
          cause  di  forza  maggiore,  ad  esigenze   essenziali   ed
          improrogabili  o  all'adempimento  di  obblighi  penalmente
          rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
          del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato.  L'uso
          del velocipede, come definito ai  sensi  dell'art.  50  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, deve, per i  positivi  riflessi  ambientali,
          intendersi sempre necessitato.  Restano,  in  questo  caso,
          esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso  di
          alcolici e di psicofarmaci o dall'uso  non  terapeutico  di
          stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
          opera  nei  confronti  del  conducente   sprovvisto   della
          prescritta abilitazione di guida."