Art. 5 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente  regolamento,
sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso
alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e
B del presente regolamento, conseguito  il  titolo  e  gli  eventuali
titoli  aggiuntivi  richiesti,  possono  partecipare  alle  prove  di
accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 
  2. Nella Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni
relative alle classi di concorso di cui al presente regolamento  sino
alla loro definizione, ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  13,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89. 
  3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e'  abrogato  il
decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998. 
  4. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i   riferimenti   al   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10
          settembre 2010, n. 249, si vedano le note all'art. 4. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12,  comma  13,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
          n. 89 (Approvazione del testo  unificato  dei  decreti  del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4
          dicembre 1981, n.  761,  concernenti  norme  di  attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1983, n. 91: 
              «Art. 12. - (Omissis). 
              13. La definizione delle classi di concorso relative ad
          insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata
          dalla provincia d'intesa con il  Ministero  della  pubblica
          istruzione.». 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Ministro  della
          pubblica istruzione 30 gennaio 1998 si vedano le note  alle
          premesse.