Art. 5 
 
                         Valori di parametro 
          e punti in cui i valori devono essere rispettati 
 
  1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I. 
  2. I valori di parametro  devono  essere  rispettati  nei  seguenti
punti: 
    a) per le acque fornite  attraverso  una  rete  di  distribuzione
idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti; 
    b) per le acque  fornite  da  una  cisterna,  nel  punto  in  cui
fuoriescono dalla cisterna; 
    c) per le acque confezionate in bottiglie  o  altri  contenitori,
nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; 
    d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in
cui sono utilizzate nell'impresa. 
  3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene  fatta  salva
la scelta del punto  di  prelievo  per  il  controllo  dei  parametri
indicatori,  che  puo'  essere  un  punto  qualsiasi  della  rete  di
distribuzione idrica ovvero del sistema  idropotabile,  a  condizione
che non vi siano modifiche peggiorative della qualita' dell'acqua per
quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattivita' tra il
punto di prelievo per il controllo e i  punti  in  cui  i  valori  di
parametro devono essere rispettati. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,
lettere  b),  c)  e  d),  se  l'acqua  introdotta   nelle   cisterne,
confezionata in bottiglie o altri  contenitori,  o  utilizzata  nelle
imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica,  il
controllo della radioattivita' puo' essere  considerato  assolto  dal
controllo  sulla  rete  di  distribuzione   idrica   di   provenienza
effettuato  ai  sensi  del  presente  decreto,  a  condizione  che  i
contenitori, le cisterne, i serbatoi di  accumulo,  le  tubazioni,  i
raccordi, le guarnizioni, nonche' tutti i  materiali  utilizzati  con
cui l'acqua entra in contatto fino  ai  punti  in  cui  i  valori  di
parametro devono essere rispettati,  non  incrementino  i  valori  di
concentrazione di radioattivita' dell'acqua proveniente dalla rete di
distribuzione idrica. 
  4. In aggiunta al valore di parametro,  per  la  concentrazione  di
attivita' di radon e'  stabilito,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato  il
quale  l'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  e   delle   misure
cautelative di cui all'articolo 4, comma  4,  lettere  b)  e  c),  e'
giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessita'
di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del  predetto
decreto, tale livello di riferimento e' fissato a 1000 Bq/l.