Art. 5 
 
 
                    Anticipazione di un semestre 
             di tirocinio durante gli studi universitari 
 
  1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente  regolamento,
il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la  Conferenza  dei
presidi delle facolta' di giurisprudenza, al fine di disciplinare  lo
svolgimento del tirocinio  in  costanza  dell'ultimo  anno  di  studi
universitari, secondo quanto  previsto  dall'articolo  41,  comma  6,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  2.  La  convenzione  di  cui  al  comma  1  prevede  modalita'   di
svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e
la proficua conclusione degli studi universitari, nonche' l'effettiva
frequenza dello studio  professionale  per  almeno  dodici  ore  alla
settimana.  Durante  il  semestre  di   svolgimento   del   tirocinio
anticipato ai sensi del  presente  articolo,  il  praticante  non  e'
esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui  all'articolo  43
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre  di  tirocinio
durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con
lo svolgimento degli  esami  di  profitto  del  corso  di  laurea  in
giurisprudenza e avere gia' ottenuto il  riconoscimento  dei  crediti
nelle seguenti materie: diritto civile, diritto  processuale  civile,
diritto penale, diritto processuale penale,  diritto  amministrativo,
diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. 
  4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea  entro  i  due
anni successivi alla durata legale del corso, il praticante  studente
universitario puo' chiedere  la  sospensione  del  tirocinio  per  un
periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se  non  riprende  il
tirocinio, e' cancellato dal  registro  e  il  periodo  di  tirocinio
compiuto rimane privo di effetti. 
  5. Il periodo di tirocinio durante gli  studi  universitari  rimane
privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il
diploma di laurea in  giurisprudenza  non  provvede,  entro  sessanta
giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. 
  6. In attuazione della convenzione  quadro  di  cui  ai  commi  che
precedono,  i  consigli  dell'ordine   possono   stipulare   apposite
convenzioni  con  le  locali  facolta',  dipartimenti  o  scuole   di
giurisprudenza. La stipula di  tali  convenzioni  e'  condizione  per
l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 40, comma 2, e 41, comma 6,  della  citata
          legge 31 dicembre 2012, n. 247, si  veda  nelle  note  alle
          premesse del presente decreto. 
              - Per l'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n.
          247, si veda nelle note all'art. 3 del presente decreto.