Art. 5 
 
                   Individuazione e comunicazione 
                dei dati utili ai fini del controllo 
 
  1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia  delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, nelle fatture dalle  imprese  elettriche  riferiti  al  mese
precedente. 
  2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia  delle
entrate  i  dati  di  dettaglio  relativi   al   canone   addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. 
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui  al  comma  2
per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da  utilizzare  ai
fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono  definiti   termini   e   modalita'   di   presentazione   delle
comunicazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  In  sede  di   prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese  di  addebito  e'  effettuata  entro  il  secondo  mese
successivo. 
  5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza  tra  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai  commi  2  e  3  e  le  somme
riversate dalle imprese elettriche. In  caso  di  tardivo,  omesso  o
parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia  delle  entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la  quale  e'
richiesto il pagamento delle somme  non  riversate,  unitamente  alle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 
  6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I  di  Torino  -
Ufficio territoriale di Torino I -  Sportello  SAT  utilizza  i  dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il  corretto  versamento  del  canone  da  parte   degli   utenti   e
determinare, in  caso  di  omesso,  parziale  o  tardivo  versamento,
l'importo  del  canone,  degli  interessi  dovuti  e  delle  relative
sanzioni. Nei  casi  in  cui  la  tardivita'  non  dipenda  da  cause
imputabili all'utente non si procede all'applicazione di  sanzioni  e
interessi a suo carico. 
  7.  L'Agenzia  delle  entrate  utilizza  i  dati  contenuti   nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3  per  verificare  il  corretto
addebito del canone da parte delle imprese  elettriche.  In  caso  di
omesso, parziale o  tardivo  addebito  del  canone,  l'Agenzia  delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese  elettriche  con  la
quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  47,  degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29. 
  8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui  le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano  le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997,  n.  471,  calcolate  sull'ammontare  dei  canoni  che
avrebbero  dovuto  formare  oggetto  della   trasmissione   o   della
comunicazione, al  netto  dei  riversamenti  effettuati  relativi  al
periodo di riferimento. 
  9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati  dall'Agenzia
delle  entrate  -  Direzione  provinciale  I  di  Torino  -   Ufficio
territoriale  di  Torino  I  -  Sportello  SAT  anche   per   fornire
informazioni e assistenza ai cittadini. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 13, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472,  per  i  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.». 
              - La legge  26  gennaio  1961,  n.  29  (Norme  per  la
          disciplina della riscossione  dei  carichi  in  materia  di
          tasse e di imposte indirette sugli  affari)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1961, n. 53. 
              - Il testo dell'art. 5, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: 
              «Art.  5  (Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione  della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   la   sanzione   e'   commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200.».