Art. 5 Individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo 1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente. 2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalita' di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi al primo mese di addebito e' effettuata entro il secondo mese successivo. 5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardivita' non dipenda da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico. 7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. 8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al periodo di riferimento. 9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.». - La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1961, n. 53. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente: «Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.».