Art. 5 
 
Disposizioni  relative  alle  Societa'  Organismi  di   Attestazione.
                 Procedura di infrazione 2013/4212) 
 
  1.  Le  Societa'  Organismi  di   Attestazione   disciplinate   dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50,  devono  avere  una  sede  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,  le  parole:  «;  la
sede  legale  deve  essere  nel  territorio  della  Repubblica»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 5: 
              - L'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica n.  207/2010,  (Regolamento  di  esecuzione   ed
          attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
          recante «Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE»)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, cosi' recita. 
              «Art. 64 (Requisiti generali e  di  indipendenza  delle
          SOA) (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000). -
          1. Le Societa' Organismi di  Attestazione  sono  costituite
          nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione
          sociale  deve  espressamente   comprendere   la   locuzione
          «organismi di attestazione».