Art. 5 
 
Disposizioni per assicurare l'espletamento di  alcune  attivita'  del
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono individuate le  funzioni  degli  organismi
collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12,  comma  20,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito  dei
compiti e delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  procede  al  conseguente  adeguamento  statutario   della
propria struttura organizzativa». 
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo  28   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, e' adottato entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 5: 
              -   Si  riporta  il  nuovo  testo  dell'art.   28   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008,  n.
          147, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione  di
          strutture tecniche statali 
              1.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale (ISPRA). 
              2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse
          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui
          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio
          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale
          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,
          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare
          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio
          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di
          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente
          articolo, sono soppressi. 
              2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di cui all'art. 12, comma  20,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la
          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento
          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.
          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.
          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario
          della propria struttura organizzativa. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le
          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di
          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi
          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di
          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la
          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di
          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale
          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime
          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla
          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche
          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative
          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali
          e logistiche. 
              4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici
          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 
              5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo
          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio
          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due
          subcommissari. 
              6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente
          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al
          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e
          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi
          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 
              7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui
          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'
          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore
          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione
          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure
          tecnico-scientifica. 
              8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
          con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 
              9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla
          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la
          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma
          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi
          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'
          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e
          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,
          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e
          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra
          magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
              11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge. 
              12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le
          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
          n. 90, provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di
          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».