Art. 5 
 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attivita' di  misura»,
sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici,  in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura»; 
    b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e'  sostituita
con la seguente:  «di  fornitura»  e  dopo  le  parole  «di  utilizzo
dell'energia», sono aggiunte le seguenti:  «e  sulle  relative  fasce
temporali»; 
    c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali»  e'  sostituita
con la seguente: «di fornitura»; 
    d)  al  comma  3,  le  parole:  «tenuto  conto   dello   standard
internazionale IEC 62056 e della  raccomandazione  della  Commissione
europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole:  «tenuto
conto dei relativi standard internazionali  e  delle  raccomandazioni
della Commissione europea»; 
    e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i
sistemi di misurazione  intelligenti  forniscano  ai  clienti  finali
informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo
e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia.  Gli  obiettivi  di
efficienza energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali  siano
pienamente considerati nella definizione delle  funzionalita'  minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»; 
    f) al comma 3, lettera c), dopo  le  parole  «i  contatori»  sono
aggiunte le parole: «di fornitura»; 
    g) al comma 3, lettera  d),  dopo  la  parola  «contatore»,  sono
aggiunte le parole: «di fornitura»; 
    h) al comma 4, le  parole:  «dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale»,  sono  soppresse.  Seguentemente  dopo  le   parole   «dei
contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»; 
    i) al comma 5: 
      i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di
ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente  le  parole  «di  ciascun
centro di  consumo  individuale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle medesime»; 
      ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora  il
riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad  un
edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento  ad
una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite  una
fonte   di   riscaldamento   o   raffreddamento   centralizzata,   e'
obbligatoria, entro il 31  dicembre  2016,  l'installazione,  a  cura
degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore  di  fornitura
in corrispondenza dello scambiatore di calore  di  collegamento  alla
rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»; 
      iii. alla lettera b) le  parole  «da  parte  delle  imprese  di
fornitura del servizio  di  contatori  individuali»  sono  sostituite
dalle   seguenti   parole:   «,   a   cura   del   proprietario,   di
sotto-contatori»; seguentemente dopo le  parole  «eventuali  casi  di
impossibilita' tecnica alla installazione  dei  suddetti  sistemi  di
contabilizzazione»  sono  aggiunte  le   seguenti   parole:   «o   di
inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai  risparmi
energetici potenziali,»; 
      iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)  nei  casi
in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o  non
sia efficiente in  termini  di  costi  e  proporzionato  rispetto  ai
risparmi energetici potenziali, per la misura  del  riscaldamento  si
ricorre, a cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera  b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e  contabilizzazione
del calore individuali per  quantificare  il  consumo  di  calore  in
corrispondenza a ciascun  corpo  scaldante  posto  all'interno  delle
unita' immobiliari dei  condomini  o  degli  edifici  polifunzionali,
secondo  quanto  previsto   norme   tecniche   vigenti,   salvo   che
l'installazione di tali sistemi  risulti  essere  non  efficiente  in
termini di costi con  riferimento  alla  metodologia  indicata  nella
norma UNI EN 15459;»; 
      v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente:  «d)  quando  i
condomini  o  gli   edifici   polifunzionali   sono   alimentati   da
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni   di
riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle
spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e
aggiornamenti. Ove tale norma non sia  applicabile  o  laddove  siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro  quadro  tra  le  unita'  immobiliari
costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50
per cento, e' possibile suddividere  l'importo  complessivo  tra  gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70  per  cento  agli
effettivi prelievi volontari di energia  termica.  In  tal  caso  gli
importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo
e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i  metri  cubi
utili, oppure secondo  le  potenze  installate.  E'  fatta  salva  la
possibilita',   per   la   prima    stagione    termica    successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le
disposizioni di  cui  alla  presente  lettera  sono  facoltative  nei
condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto si sia gia' provveduto  all'installazione
dei dispositivi di cui al presente comma e  si  sia  gia'  provveduto
alla relativa suddivisione delle spese.»; 
    j) al comma 6, le parole «ed  economicamente  giustificato»  sono
eliminate; 
    k) al comma 7, dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:
«c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche  contrattuali
e fatture ai clienti  finali,  nonche'  nei  siti  web  destinati  ai
clienti individuali, i distributori  di  energia  o  le  societa'  di
vendita di  energia  includono  un  elenco  di  recapiti  dei  centri
indipendenti di  assistenza  ai  consumatori  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i  relativi  indirizzi
internet, dove i clienti possono  ottenere  informazioni  e  consigli
sulle  misure   di   efficienza   energetica   disponibili,   profili
comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al  fine  di  ridurre  il
consumo  energetico  delle  stesse.  Tale   elenco   e'   predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
entro 30 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  ed  e'
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»; 
    l)  dopo  il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  La
ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla  fatturazione
per il consumo individuale di riscaldamento e di  raffrescamento  nei
condomini e negli  edifici  polifunzionali  di  cui  al  comma  5  e'
effettuata senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, entro il  31  dicembre  2016,  stabilisce
costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 4 luglio
          2014,  n.  102,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  9.  (Misurazione  e  fatturazione  dei   consumi
          energetici). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma
          6-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti  normativi  e
          di regolazione gia' adottati in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  previa
          definizione di criteri concernenti la fattibilita'  tecnica
          ed economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici
          potenziali, individua  le  modalita'  con  cui  le  imprese
          distributrici, in  qualita'  di  esercenti  l'attivita'  di
          misura: 
              a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso domestico contatori  di  fornitura  che
          riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
          informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e
          sulle relative fasce temporali; 
              b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui
          alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti  anche
          in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a  seguito
          di importanti ristrutturazioni, come previsto  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico adotta i provvedimenti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma  1,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per quanto  riguarda
          il  settore  elettrico  e  del   gas   naturale   e   entro
          ventiquattro mesi dalla medesima data per  quanto  riguarda
          il settore del teleriscaldamento,  teleraffrescamento  e  i
          consumi di acqua calda per uso domestico. 
              3.  Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal   decreto
          legislativo 1°giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di  un
          progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi  di
          misurazione  intelligenti  e  dei  contatori  intelligenti,
          introdotti  conformemente  alle  direttive   2009/72/CE   e
          2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu'  aderenti  alle
          esigenze del  cliente  finale,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
          provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  tenuto
          conto  dei  relativi  standard   internazionali   e   delle
          raccomandazioni della Commissione  europea,  predispone  le
          specifiche   abilitanti   dei   sistemi   di    misurazione
          intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di
          esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi,
          affinche': 
              a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano  ai
          clienti finali  informazioni  sulla  fatturazione  precise,
          basate sul consumo effettivo e  sulle  fasce  temporali  di
          utilizzo  dell'energia.   Gli   obiettivi   di   efficienza
          energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali   siano
          pienamente    considerati    nella    definizione     delle
          funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti
          agli operatori di mercato; 
              b)  sia  garantita  la  sicurezza  dei  contatori,   la
          sicurezza nella comunicazione dei dati  e  la  riservatezza
          dei  dati  misurati  al  momento   della   loro   raccolta,
          conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
          alla normativa vigente in materia di protezione  dei  dati.
          Ferme   restando   le   responsabilita'   degli   esercenti
          dell'attivita' di misura previste dalla normativa  vigente,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  assicura  il  trattamento  dei  dati   storici   di
          proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
          indipendenti  rispetto  agli  operatori  di   mercato,   ai
          distributori  e  ad  ogni  altro  soggetto,  anche  cliente
          finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
          potenziale  conflitto  di  interessi,  anche  attraverso  i
          propri  azionisti,  secondo   criteri   di   efficienza   e
          semplificazione; 
              c) nel caso dell'energia elettrica e su  richiesta  del
          cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado  di
          tenere conto anche  dell'energia  elettrica  immessa  nella
          rete direttamente dal cliente finale; 
              d) nel caso in cui il cliente  finale  lo  richieda,  i
          dati del contatore di fornitura relativi  all'immissione  e
          al  prelievo  di  energia  elettrica  siano  messi  a   sua
          disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di
          un soggetto terzo univocamente designato che agisce  a  suo
          nome, in un  formato  facilmente  comprensibile  che  possa
          essere utilizzato per confrontare offerte comparabili; 
              e) siano  adeguatamente  considerate  le  funzionalita'
          necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
          di    misura    assicurino    che,    sin    dal    momento
          dell'installazione dei contatori di  fornitura,  i  clienti
          finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla
          lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 
              5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
          attraverso la contabilizzazione  dei  consumi  di  ciascuna
          unita' immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai
          consumi effettivi delle medesime: 
              a) qualora il riscaldamento,  il  raffreddamento  o  la
          fornitura di acqua calda ad un edificio o a  un  condominio
          siano effettuati  tramite  allacciamento  ad  una  rete  di
          teleriscaldamento o di teleraffrescamento,  o  tramite  una
          fonte di riscaldamento o raffreddamento  centralizzata,  e'
          obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a
          cura degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore
          di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di  calore
          di  collegamento  alla  rete  o  del  punto  di   fornitura
          dell'edificio o del condominio; 
              b)  nei  condomini  e  negli   edifici   polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il 31 dicembre 2016,  a  cura  del  proprietario,  di
          sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o
          di raffreddamento o di  acqua  calda  per  ciascuna  unita'
          immobiliare,  nella  misura   in   cui   sia   tecnicamente
          possibile, efficiente in termini di costi  e  proporzionato
          rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in
          termini di costi puo' essere valutata con riferimento  alla
          metodologia indicata nella norma UNI  EN  15459.  Eventuali
          casi  di  impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei
          suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza  in
          termini  di  costi  e  sproporzione  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali, devono essere riportati in  apposita
          relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; 
              c) nei casi in cui l'uso  di  sotto-contatori  non  sia
          tecnicamente possibile o non sia efficiente in  termini  di
          costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi  energetici
          potenziali, per la misura del riscaldamento si  ricorre,  a
          cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera   b),
          all'installazione  di   sistemi   di   termoregolazione   e
          contabilizzazione del calore individuali  per  quantificare
          il consumo di calore  in  corrispondenza  a  ciascun  corpo
          scaldante posto all'interno delle  unita'  immobiliari  dei
          condomini o degli edifici  polifunzionali,  secondo  quanto
          previsto norme tecniche vigenti, salvo che  l'installazione
          di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
          costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
          UNI EN 15459; 
              d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
          alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento  o  da
          sistemi comuni di riscaldamento o  raffreddamento,  per  la
          corretta suddivisione delle spese connesse  al  consumo  di
          calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unita'
          immobiliari e delle aree comuni, nonche' per l'uso di acqua
          calda per il fabbisogno  domestico,  se  prodotta  in  modo
          centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso  tra  gli
          utenti finali, in base  alla  norma  tecnica  UNI  10200  e
          successive modifiche e aggiornamenti. Ove  tale  norma  non
          sia  applicabile  o  laddove  siano   comprovate,   tramite
          apposita  relazione  tecnica  asseverata,   differenze   di
          fabbisogno  termico  per  metro  quadro   tra   le   unita'
          immobiliari  costituenti   il   condominio   o   l'edificio
          polifunzionale superiori al  50  per  cento,  e'  possibile
          suddividere l'importo complessivo  tra  gli  utenti  finali
          attribuendo una quota  di  almeno  il  70  per  cento  agli
          effettivi prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal
          caso gli importi  rimanenti  possono  essere  ripartiti,  a
          titolo  esemplificativo  e   non   esaustivo,   secondo   i
          millesimi, i metri quadri o  i  metri  cubi  utili,  oppure
          secondo  le  potenze  installate.   E'   fatta   salva   la
          possibilita', per  la  prima  stagione  termica  successiva
          all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma,
          che la suddivisione si determini in base ai soli  millesimi
          di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera
          sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
          ove alla data di entrata in vigore del presente decreto  si
          sia gia' provveduto all'installazione  dei  dispositivi  di
          cui al  presente  comma  e  si  sia  gia'  provveduto  alla
          relativa suddivisione delle spese. 
              6.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  individua  le
          modalita' con cui, se tecnicamente possibile: 
              a) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
          provvedono,  affinche',  entro  il  31  dicembre  2014,  le
          informazioni sulle fatture emesse siano precise  e  fondate
          sul consumo  effettivo  di  energia,  secondo  le  seguenti
          modalita': 
              1) per consentire al  cliente  finale  di  regolare  il
          proprio consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire
          sulla  base  del  consumo  effettivo  almeno  con   cadenza
          annuale; 
              2) le informazioni  sulla  fatturazione  devono  essere
          rese disponibili almeno ogni bimestre; 
              3)  l'obbligo  di  cui  al  numero   2)   puo'   essere
          soddisfatto anche con un sistema di  autolettura  periodica
          da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
          comunicano  i  dati  dei  propri  consumi  direttamente  al
          fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui  siano
          installati contatori non abilitati  alla  trasmissione  dei
          dati per via telematica; 
              4) fermo restando quanto  previsto  al  numero  1),  la
          fatturazione si basa  sul  consumo  stimato  o  un  importo
          forfettario unicamente qualora il cliente finale non  abbia
          comunicato  la  lettura  del  proprio  contatore   per   un
          determinato periodo di fatturazione; 
              5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed  il
          sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
          1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. 
              b) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas   naturale   al
          dettaglio, nel caso  in  cui  siano  installati  contatori,
          conformemente  alle  direttive  2009/72/CE  e   2009/73/CE,
          provvedono  affinche'   i   clienti   finali   abbiano   la
          possibilita'  di  accedere   agevolmente   a   informazioni
          complementari sui consumi storici che  consentano  loro  di
          effettuare controlli autonomi dettagliati. Le  informazioni
          complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
              1) dati  cumulativi  relativi  ad  almeno  i  tre  anni
          precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
          di fornitura, se inferiore.  I  dati  devono  corrispondere
          agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
          sulla fatturazione; 
              2)  dati  dettagliati  corrispondenti   al   tempo   di
          utilizzazione per ciascun giorno, mese e  anno.  Tali  dati
          sono resi disponibili al  cliente  finale  via  internet  o
          mediante l'interfaccia del contatore  per  un  periodo  che
          include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il  periodo
          trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,   se
          inferiore. 
              7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
              a)  nella  misura   in   cui   sono   disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
              b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di  ricevere
          informazioni  sulla  fatturazione   e   bollette   in   via
          elettronica e sia fornita, su  richiesta,  una  spiegazione
          chiara e comprensibile sul modo in cui la loro  fattura  e'
          stata compilata, soprattutto qualora le fatture  non  siano
          basate sul consumo effettivo; 
              c) insieme  alla  fattura  siano  rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
              1)  prezzi  correnti  effettivi  e  consumo  energetico
          effettivo; 
              2) confronti tra il  consumo  attuale  di  energia  del
          cliente finale e il consumo nello stesso periodo  dell'anno
          precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 
              3)  informazioni  sui  punti   di   contatto   per   le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
              c-bis) in occasione dell'invio di contratti,  modifiche
          contrattuali e fatture ai clienti finali, nonche' nei  siti
          web destinati ai clienti  individuali,  i  distributori  di
          energia o le societa' di vendita di  energia  includono  un
          elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai
          consumatori riconosciuti ai  sensi  dell'articolo  137  del
          decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206  e  delle
          agenzie  pubbliche  per  l'energia,  inclusi   i   relativi
          indirizzi  internet,  dove  i  clienti   possono   ottenere
          informazioni  e  consigli  sulle   misure   di   efficienza
          energetica  disponibili,  profili  comparativi   sui   loro
          consumi   di   energia,   nonche'   indicazioni    pratiche
          sull'utilizzo di  apparecchiature  domestiche  al  fine  di
          ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco  e'
          predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
          e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del
          presente decreto,  ed  e'  aggiornato,  se  del  caso,  con
          cadenza annuale; 
              d) su richiesta  del  cliente  finale,  siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalla
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
              e) le informazioni e  le  stime  dei  costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico assicura che non siano  applicati  specifici
          corrispettivi ai clienti  finali  per  la  ricezione  delle
          fatture,  delle  informazioni  sulla  fatturazione  e   per
          l'accesso  ai  dati  relativi  ai   loro   consumi.   Nello
          svolgimento dei compiti  ad  essa  assegnati  dal  presente
          articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
          costi, la stessa Autorita' si  avvale  ove  necessario  del
          Sistema Informativo Integrato  (SII)  di  cui  all'articolo
          1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,  convertito,
          con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della
          banca dati degli incentivi di cui all'articolo  15-bis  del
          decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con  modificazioni
          in legge 3 agosto 2013, n. 90. 
              8-bis.  La  ripartizione  dei   costi   relativi   alle
          informazioni sulla fatturazione per il consumo  individuale
          di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e  negli
          edifici polifunzionali di cui  al  comma  5  e'  effettuata
          senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas e il sistema idrico,  entro  il  31  dicembre  2016,
          stabilisce costi di riferimento indicativi per i  fornitori
          del servizio.».