Art. 5 
 
 
Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno  dei
                               coniugi 
 
  1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di
loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall'articolo  1,  comma
27,  della  legge,  rendono  personalmente   apposita   dichiarazione
congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune  nel  quale  fu
iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. 
  2. Per l'eventuale scelta del cognome comune si applica  l'articolo
4. 
  3. Gli atti dell'unione civile di cui  al  presente  articolo  sono
annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi  atti  di
nascita. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  del  comma  27  dell'articolo  1
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «27. Alla rettificazione anagrafica  di  sesso,  ove  i
          coniugi abbiano manifestato la volonta' di  non  sciogliere
          il  matrimonio  o  di  non  cessarne  gli  effetti  civili,
          consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile  tra
          persone dello stesso sesso.».