Art. 5 Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi 1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. 2. Per l'eventuale scelta del cognome comune si applica l'articolo 4. 3. Gli atti dell'unione civile di cui al presente articolo sono annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 27 dell'articolo 1 della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: «27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.».