Art. 5 
 
 
  Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale  n.
1 del 1963, le parole: «il 25º anno di eta'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la maggiore eta'». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 15 del citato Statuto speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 15. Sono elettori  del  Consiglio  regionale  gli
          iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 
              Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che
          abbiano compiuto la maggiore eta' il giorno delle elezioni. 
              L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con
          quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
          regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di  un
          Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero
          di membro del Parlamento europeo.".