(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
          (Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti) 
 
 
  1. Ogni provvedimento decisorio del giudice  e  ogni  provvedimento
del pubblico ministero sono motivati. 
 
 
  2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono  gli  atti
in maniera chiara e sintetica.