Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 5 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 5 del decreto  legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  sono  obbligati  ad
accettare, tramite la piattaforma di cui  al  comma  2,  i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati
sull'uso del credito  telefonico.  Resta  ferma  la  possibilita'  di
accettare  anche  altre  forme  di   pagamento   elettronico,   senza
discriminazione in relazione allo schema di pagamento  abilitato  per
ciascuna  tipologia  di  strumento  di  pagamento  elettronico   come
definita  ai  sensi  dell'articolo  2,  punti  33),  34)  e  35)  del
regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle  operazioni
di pagamento basate su carta.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Al fine di  dare  attuazione  al  comma  1,  l'AgID  mette  a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico  di  connettivita',  una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'
tra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
di cui all'articolo 64,  l'autenticazione  dei  soggetti  interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Ai  sensi
dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia,  sono  determinate  le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1,  inclusi  gli  obblighi  di
pubblicazione di dati  e  le  informazioni  strumentali  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.»; 
    d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati; 
    e) al comma 4 le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  5  Effettuazione  di  pagamenti  con   modalita'
          informatiche 
              1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  sono
          obbligati ad accettare, tramite la piattaforma  di  cui  al
          comma  2,  i  pagamenti  spettanti   a   qualsiasi   titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Resta ferma la possibilita' di accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
              2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID  mette
          a  disposizione,  attraverso   il   Sistema   pubblico   di
          connettivita',    una    piattaforma    tecnologica     per
          l'interconnessione e l'interoperabilita' tra  le  pubbliche
          amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
          abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
          di  cui  all'articolo  64,  l'autenticazione  dei  soggetti
          interessati  all'operazione  in  tutta  la   gestione   del
          processo di pagamento. 
              2-bis. Ai sensi dell'articolo 71  e  sentita  la  Banca
          d'Italia, sono determinate le modalita' di  attuazione  del
          comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione  di  dati  e
          informazioni strumentali all'utilizzo  degli  strumenti  di
          pagamento di cui al medesimo comma. 
              3. - 3-bis. - 3-ter.(abrogati) 
              4. L'Agenzia per l'Italia digitale,  sentita  la  Banca
          d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
              5. Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.»