Art. 5 
 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento  dei
contributi nell'ambito dei  territori  di  cui  all'articolo  1,  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,   il
Commissario straordinario provvede a: 
    a) individuare  i  contenuti  del  processo  di  ricostruzione  e
ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo: 
  1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento  locale
degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; 
  2)  interventi  di   ripristino   con   miglioramento   sismico   o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
  3) interventi  di  ricostruzione  integrata  dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
  b)  definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,   la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di  ripristino  con
miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo  da  rendere
compatibili gli interventi strutturali con la  tutela  degli  aspetti
architettonici,  storici  e  ambientali,  anche  mediante  specifiche
indicazioni dirette ad assicurare una architettura  ecosostenibile  e
l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per  tutti
i  soggetti  pubblici   e   privati   coinvolti   nel   processo   di
ricostruzione; 
  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i criteri di  cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per interventi immediati di riparazione  e  definire  le
relative procedure e modalita' di attuazione; 
  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e   il   livello   di
danneggiamento per i quali i principi di cui  alla  lettera  b)  sono
utilizzabili per  gli  interventi  di  ripristino  con  miglioramento
sismico o  di  ricostruzione  puntuale  degli  edifici  destinati  ad
abitazione o attivita' produttive distrutti o  che  presentano  danni
gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione; 
  e) definire i criteri in base  ai  quali  le  Regioni  perimetrano,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   delle
disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei   di   particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e  nei
quali gli interventi sono attuati  attraverso  strumenti  urbanistici
attuativi; 
  f) stabilire i parametri da  adottare  per  la  determinazione  del
costo degli interventi ed i costi parametrici. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in
coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per
cento delle spese  occorrenti,  sono  erogati  per  far  fronte  alle
seguenti tipologie di intervento  e  danno  conseguenti  agli  eventi
sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1: 
  a)  riparazione,  ripristino  o  ricostruzione  degli  immobili  di
edilizia abitativa  ad  uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
privati,   e   delle   infrastrutture,   dotazioni   territoriali   e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito; 
  b) gravi danni a scorte e beni mobili  strumentali  alle  attivita'
produttive,   industriali,   agricole,   zootecniche,    commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle  relative
agli  enti   non   commerciali,   ai   soggetti   pubblici   e   alle
organizzazioni,  fondazioni  o  associazioni   con   esclusivo   fine
solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i  servizi  sociali,
socio-sanitari  e   sanitari,   previa   presentazione   di   perizia
asseverata; 
  c) danni economici subiti  da  prodotti  in  corso  di  maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21  novembre  2012,  relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata; 
  d) danni alle  strutture  private  adibite  ad  attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose; 
  e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; 
  f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano  in  locali  sgomberati
dalle  competenti  autorita',  per   l'autonoma   sistemazione,   per
traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
  g)  delocalizzazione  temporanea  delle  attivita'   economiche   o
produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma  al  fine  di
garantirne la continuita'; 
  h)  interventi  sociali  e  socio-sanitari,  attivati  da  soggetti
pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio; 
  i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'  sociali,
socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi  comprese
le aziende pubbliche di servizi alla  persona,  nonche'  di  soggetti
privati, senza fine di lucro. 
  3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  e  g)  del
comma 2 sono erogati, con le modalita' del  finanziamento  agevolato,
sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni
necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 
  4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma  3,
i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito  operanti   nei
territori di cui all'articolo  1,  possono  contrarre  finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti con  apposita  convenzione  stipulata
con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia  dello
Stato, ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),  secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al  fine  di
concedere finanziamenti  agevolati  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.  Con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  concesse
le garanzie dello Stato di cui al presente comma e  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le  garanzie
dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo  al
beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente  in  compensazione,  in  misura  pari,  per   ciascuna
scadenza  di  rimborso,  all'importo  ottenuto  sommando  alla  sorte
capitale  gli  interessi  dovuti,  nonche'  le   spese   strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita'  di
fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di  imposta  e'
revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione  totale  o
parziale del contratto di finanziamento agevolato.  Il  soggetto  che
eroga il finanziamento agevolato comunica con  modalita'  telematiche
all'Agenzia delle  entrate  gli  elenchi  dei  soggetti  beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
numero e l'importo delle singole rate. 
  6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima  venticinquennale
e possono coprire le eventuali spese  gia'  anticipate  dai  soggetti
beneficiari, anche con ricorso al credito  bancario,  successivamente
ammesse  a  contributo.  I  contratti  di   finanziamento   prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per  i  casi
di mancato o ridotto impiego dello stesso,  ovvero  di  suo  utilizzo
anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel  presente
articolo.  In  tutti  i  casi  di  risoluzione   del   contratto   di
finanziamento, il soggetto finanziatore  chiede  al  beneficiario  la
restituzione del capitale, degli interessi  e  di  ogni  altro  onere
dovuto. In mancanza di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario,  per  la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del  debitore  e
l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del  soggetto
finanziatore delle somme erogate e  dei  relativi  interessi  nonche'
delle spese strettamente necessarie alla gestione dei  finanziamenti,
non   rimborsati   spontaneamente    dal    beneficiario,    mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono  riversate
in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4. 
  7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per
garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati. 
  8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  generale  di
esenzione  n.  651/2014  del   17   giugno   2014,   in   particolare
dall'articolo 50. 
  9. L'importo  complessivo  degli  stanziamenti  da  autorizzare  e'
determinato  con   la   legge   di   bilancio   in   relazione   alla
quantificazione dell'ammontare dei danni e delle  risorse  necessarie
per gli interventi di cui al presente articolo.