Art. 5 Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 1. Tra il personale assegnato dall'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, venti unita' sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' di L'Aquila, istituiti dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 2. Per il personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.