Articolo 5 
 
 
Programmazione e finanziamento degli Enti  di  ricerca  vigilati  dal
     Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
  1. La ripartizione del fondo ordinario di cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per  gli  Enti  finanziati
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e'
effettuata sulla base della programmazione strategica  preventiva  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,
nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei  risultati
della  ricerca,  effettuata  dall'Agenzia  nazionale  di  valutazione
dell'universita' e della ricerca (ANVUR). 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo  ordinario
assegnate in sede di riparto, per  specifiche  finalita'  e  che  non
possono essere  piu'  utilizzate  per  tali  scopi,  previa  motivata
richiesta e successiva autorizzazione del Ministero,  possono  essere
destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione
degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.