Art. 5 
 
Varieta' utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli  di
  cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 
  1. Possono essere  impiantate,  reimpiantate  o  innestate  per  la
produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato  VII,  parte
II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varieta' di uva  da
vino iscritte  nel  registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  e
classificate per le relative aree amministrative come varieta' idonee
alla coltivazione o come varieta' in osservazione,  escluse  le  viti
utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in
situ del  patrimonio  genetico  autoctono,  sulla  base  dei  criteri
stabiliti  con  decreto  del  Ministro,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varieta'  di
viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non  menzionate
nella  suddetta  classificazione.  Sono  escluse  le  superfici   non
eccedenti i 1.000 metri  quadrati  la  cui  produzione  e'  destinata
interamente al consumo familiare dei viticoltori. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.