Art. 5 Varieta' utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varieta' di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varieta' di viti e classificate per le relative aree amministrative come varieta' idonee alla coltivazione o come varieta' in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Dalle superfici piantate devono essere estirpate le varieta' di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione e' destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.