Art. 5 
 
         Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti 
 
  1. L'adempimento  degli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dal
presente articolo e' un  presupposto  del  relativo  finanziamento  a
carico del Fondo per  l'attuazione  del  Programma  straordinario  di
intervento per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle
periferie istituito dall'art. 1, comma 978, della legge  28  dicembre
2015, n. 208. 
  2.  Prima  dell'effettiva   erogazione   di   ciascuna   quota   di
finanziamento prevista nelle  convenzioni  stipulate,  il  gruppo  di
monitoraggio   verifica   l'effettivo   adempimento   agli   obblighi
comunicativi di cui all'art. 3. 
  3.  In  particolare,  la  quota  di  finanziamento  anticipato  non
superiore al 10%, prevista all'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016,  potra'  essere
erogata soltanto in esito  alla  verifica  da  parte  del  gruppo  di
monitoraggio  dell'effettiva  approvazione,  da  parte   degli   enti
beneficiari, dei progetti esecutivi degli interventi proposti  e  del
rilascio  da  parte  delle   autorita'   competenti   di   tutte   le
autorizzazioni  e/o  i  nulla  osta  necessari  per  realizzare   gli
interventi,  che  dovranno   essere   trasmessi   e   attestati   dal
responsabile  unico  del  procedimento  in  una   relazione   tecnica
analitica. 
  4. La successiva quota di  finanziamento,  pari  al  30%,  prevista
dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2016, potra' essere erogata previa verifica  della
attestazione  trasmessa  dal  responsabile  unico  del   procedimento
tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante  lo  stato
di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto,  ed
attestante le  opere  e  i  servizi  realizzati,  le  voci  di  spesa
sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere,
inoltre, corredata dello Stato di  avanzamento  lavori  (SAL)  e  dei
mandati di pagamento  emessi  in  ordine  cronologico,  adeguatamente
quietanzati. 
  5. La restante  quota  di  finanziamento,  pari  al  60%,  prevista
all'art. 4, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 maggio 2016, potra' essere erogata  soltanto  in  seguito
alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma,  di
tutti  gli  interventi  realizzati  e  delle   spese   effettivamente
sostenute e della  certificazione  della  corretta  esecuzione  delle
opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli  atti
di collaudo delle  opere  realizzate  e  della  certificazione  della
corretta esecuzione dei servizi. A tal fine,  il  responsabile  unico
del procedimento dovra' trasmettere  al  gruppo  di  monitoraggio  la
relazione tecnica conclusiva sulle  opere  e  i  servizi  realizzati,
attestante  le  spese  sostenute  a  completamento   dell'intervento,
nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto  previsto
nel progetto finanziato e il rispetto dei termini  stabiliti  per  il
conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie  conformi
dei seguenti documenti: 
    i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; 
    ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo  oppure
di regolare esecuzione; 
    iii) determina di approvazione del quadro economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle  norme
vigenti in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente  e
conformita' agli strumenti urbanistici. 
  6. Il gruppo di monitoraggio, anche  ai  sensi  dell'art.  6,  puo'
procedere, altresi', alla verifica, anche a campione, delle  opere  e
dei servizi realizzati.