Art. 5 Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti 1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo e' un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Prima dell'effettiva erogazione di ciascuna quota di finanziamento prevista nelle convenzioni stipulate, il gruppo di monitoraggio verifica l'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui all'art. 3. 3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 10%, prevista all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potra' essere erogata soltanto in esito alla verifica da parte del gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. 4. La successiva quota di finanziamento, pari al 30%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potra' essere erogata previa verifica della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 50% del progetto, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello Stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. 5. La restante quota di finanziamento, pari al 60%, prevista all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, potra' essere erogata soltanto in seguito alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonche' della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi. A tal fine, il responsabile unico del procedimento dovra' trasmettere al gruppo di monitoraggio la relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonche' la conformita' degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti: i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione; ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione; iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici. 6. Il gruppo di monitoraggio, anche ai sensi dell'art. 6, puo' procedere, altresi', alla verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati.