Art. 5 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare 1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2016, pari ad euro 90 milioni, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. 2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente. 3. I criteri di cui al comma 2 sono utilizzati in via sperimentale nel 2016. Per gli anni successivi al 2016 tali criteri sono oggetto di specifica valutazione ed eventuale integrazione o revisione, da adottarsi con le medesime modalita' del presente decreto. 4. A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti: a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3; b) interventi di supporto alla domiciliarita' in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4; c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6; d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita'; e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7. Gli interventi e i servizi di cui alle lettere a), b) e c) sono inclusi nel budget di progetto. 5. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 costituiscono la base su cui definire specifici obiettivi di servizio e relativo fabbisogno, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 112 del 2016, alla definizione degli obiettivi di servizio si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. 6. Le risorse di cui al presente decreto sono aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonche' da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari. 7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 112 del 2016, al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 4, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui al presente decreto.