Art. 5 
 
 
                      Continuita' assistenziale 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  garantisce  la  continuita'
assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti  i  giorni
della  settimana.  Le  aziende  sanitarie  organizzano  le  attivita'
sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne  e
nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali  non
differibili.