Art. 5 Limitazioni ed eccezioni 1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017/2018 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le societa' cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto. 2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso di nuova costituzione e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. 3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2017.