Art. 5 
 
             Misure urgenti per il regolare svolgimento 
                dell'attivita' educativa e didattica 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad  assicurare
il ripristino,  per  il  regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  nonche'  comma   2
limitatamente  a  quelli  nei  quali  risultano  edifici   scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici.  I  piani  sono
comunicati al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca;»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Gli interventi  funzionali  alla  realizzazione  dei  piani
previsti dalla lettera a-bis) del comma 2  costituiscono  presupposto
per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63,  comma  1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente,  per
gli appalti  pubblici  di  lavori,  di  servizi  e  di  forniture  da
aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si  applicano  le
disposizioni di cui  all'articolo  63,  commi  1  e  6,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  prevista
dall'articolo 30 (( del presente decreto )). In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta  Anagrafe,
l'invito previsto dal terzo periodo deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'((  Anagrafe  antimafia
di cui al citato articolo 30 )). Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  216,  comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.». 
  (( 1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui
al comma 1 puo'  essere  effettuata  dal  personale,  assegnato  alla
struttura commissariale  centrale  e  agli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e  della
professionalita'  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di   legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato  anche  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  progettazione  da  parte  del  personale,   anche
dipendente,  messo  a  disposizione  della  struttura   commissariale
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia. Mediante  apposita  convenzione  e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da  parte  del  personale  della
societa' Fintecna Spa  delle  stesse  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di  remunerativita',  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  il  Ministro  dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui  ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. )) 
  2. Nei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,
interessati  dalla  crisi  sismica  iniziata  il  24   agosto   2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga  all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e'
valido sulla base delle attivita' didattiche  effettivamente  svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta  la
frequenza minima  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo  14,  comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.
122. 
  (( 2-bis. Le disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche  nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189  del  2016,
nei quali risultino edifici  scolastici  distrutti  o  danneggiati  o
siano state emanate  ordinanze  di  chiusura  a  causa  degli  eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016. 
  2-ter. Al  fine  di  contrastare  il  fenomeno  dello  spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi  sismici,  e'
assegnato all'Azienda per il diritto  allo  studio  universitario  di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro  per  l'anno  2017  per  la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede,  per  l'anno  2017,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e' autorizzato a  emanare  un'ordinanza  finalizzata  a
disciplinare, anche in deroga alle  vigenti  disposizioni  normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti,  degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico  2016/2017  nelle
aree di cui al comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 14 del citato  decreto-legge  n.
          189 del 2016, come modificato dagli articoli 1  e  5  della
          presente legge, e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e  50  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dagli
          articoli 18 e 18-septies e  come  ulteriormente  modificato
          dall'art. 21 della presente legge: 
              "Art. 3. Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016 
              1. Per la gestione  della  ricostruzione  ogni  Regione
          istituisce, unitamente agli  enti  locali  interessati,  un
          ufficio  comune,  denominato  «Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione  post  sisma  2016»,  di   seguito   «Ufficio
          speciale   per   la    ricostruzione».    Il    Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 16 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con contratti a tempo determinato  della  durata
          massima di due anni,  con  profilo  professionale  di  tipo
          tecnico-ingegneristico  a   supporto   dell'attivita'   del
          Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province  e
          dei  Comuni  interessati.  L'assegnazione   delle   risorse
          finanziarie previste dal quinto e  dal  sesto  periodo  del
          presente  comma  e'  effettuata   con   provvedimento   del
          Commissario   straordinario.   Le   assunzioni   a    tempo
          determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
          graduatorie  vigenti,  anche  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  garantendo  in   ogni   caso   il   rispetto
          dell'ordine di collocazione dei  candidati  nelle  medesime
          graduatorie. Le disposizioni del presente comma in  materia
          di  comandi  o  distacchi,  ovvero  per   l'assunzione   di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              1-bis.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei contingenti di cui all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, diverse da  quelle  disciplinate  dal
          comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
          limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
          precedente periodo  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario straordinario. 
              1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
          i limiti previsti dal  comma  1-ter  sono  a  carico  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
          50, comma 3. 
              3. Gli uffici speciali per la ricostruzione  curano  la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'articolo 42, esercitando anche  il  ruolo  di  soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
              4. Gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi  edilizi.  La  competenza  ad  adottare  l'atto
          finale per il  rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio
          resta comunque in capo ai singoli Comuni. Ferme restando le
          disposizioni dei periodi precedenti,  i  Comuni,  in  forma
          singola  o  associata,   possono   procedere   anche   allo
          svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
          dei  titoli  abilitativi  edilizi,  dandone   comunicazione
          all'Ufficio speciale per la ricostruzione  territorialmente
          competente e assicurando il  necessario  coordinamento  con
          l'attivita' di quest'ultimo. 
              5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione
          e'  costituito  uno  Sportello  unico  per   le   attivita'
          produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti." 
              "Art. 50. Struttura  del  Commissario  straordinario  e
          misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali 
              1.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito  delle
          proprie competenze e funzioni, opera  con  piena  autonomia
          amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
          risorse  assegnate  e  disciplina  l'articolazione  interna
          della struttura anche in aree e  unita'  organizzative  con
          propri atti in relazione alle specificita' funzionali e  di
          competenza. Il trattamento economico  del  personale  della
          struttura e' commisurato a quello corrisposto al  personale
          dirigenziale  e  non  dirigenziale  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri  nel  caso  in  cui  il  trattamento
          economico   di   provenienza    risulti    complessivamente
          inferiore. 
              2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale  gia'
          prevista dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
          ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
          unita' di personale, destinate a operare presso gli  uffici
          speciali per la ricostruzione  di  cui  all'articolo  3,  a
          supporto di regioni e comuni  ovvero  presso  la  struttura
          commissariale centrale  per  funzioni  di  coordinamento  e
          raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti  di
          cui all'articolo 2, comma 2. 
              3.  Nell'ambito  del  contingente   dirigenziale   gia'
          previsto dall'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 settembre 2016, sono  comprese  un'unita'  con
          funzioni di livello dirigenziale generale e due unita'  con
          funzioni  di  livello   dirigenziali   non   generale.   Le
          duecentoventicinque unita' di personale di cui al  comma  2
          sono individuate: 
              a)  nella  misura  massima  di  cento  unita'  tra   il
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   di    cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
          il personale in servizio presso l'Ufficio speciale  per  la
          ricostruzione   dei   comuni   del    cratere,    istituito
          dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134. Il  personale  di  cui  alla  presente
          lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto  dai
          rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
          ricostruzione  nei   territori   del   cratere   abruzzese,
          l'Ufficio speciale per  la  ricostruzione  dei  comuni  del
          cratere  e'  autorizzato  a  stipulare,  per   il   biennio
          2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
          di dieci  unita'  di  personale,  a  valere  sulle  risorse
          rimborsate dalla struttura  del  Commissario  straordinario
          per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
          comando  di  cui  al  primo   periodo,   attingendo   dalle
          graduatorie delle procedure concorsuali bandite  e  gestite
          in attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  67-ter,
          commi 6 e 7, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, per le quali e' disposta la  proroga  di  validita'
          fino al 31 dicembre 2018. Decorso  il  termine  di  cui  al
          citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del  1997,
          senza che l'amministrazione di appartenenza abbia  adottato
          il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso  si
          intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
          di disponibilita' da parte degli interessati  che  prendono
          servizio alla data indicata nella richiesta; 
              b) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
          lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  o  societa'   da   questa
          interamente controllata, previa  intesa  con  i  rispettivi
          organi di amministrazione; 
              c) sulla base di  apposite  convenzioni  stipulate  con
          Fintecna  S.p.A.   o   societa'   da   questa   interamente
          controllata per  assicurare  il  supporto  necessario  alle
          attivita' tecnico-ingegneristiche. 
              3-bis. Il trattamento economico del personale  pubblico
          della  struttura   commissariale,   collocato,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127, in posizione di comando, fuori ruolo o  altro  analogo
          istituto  previsto  dai   rispettivi   ordinamenti,   viene
          corrisposto secondo le seguenti modalita': 
              a) le amministrazioni di  provenienza  provvedono,  con
          oneri  a  proprio  carico  esclusivo,  al   pagamento   del
          trattamento economico fondamentale,  compresa  l'indennita'
          di amministrazione; 
              b)  qualora  l'indennita'  di  amministrazione  risulti
          inferiore  a  quella  prevista  per  il   personale   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Commissario
          straordinario  provvede  al  rimborso  delle   sole   somme
          eccedenti    l'importo    dovuto,    a     tale     titolo,
          dall'amministrazione di provenienza; 
              c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto  con
          oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario. 
              3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
          riconosciute  una  retribuzione  di  posizione  in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          dirigenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          nonche', in attesa di specifica disposizione  contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
          responsabilita'  connesse  all'incarico  attribuito,  della
          specifica  qualificazione  professionale  posseduta,  della
          disponibilita' a orari disagevoli e  della  qualita'  della
          prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
          al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e  c)  del
          comma 7. 
              3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          si applicano anche al  personale  di  cui  all'articolo  2,
          commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica  9
          settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
          del 29 settembre 2016. 
              3-quinquies. Alle  spese  per  il  funzionamento  della
          struttura commissariale si provvede con  le  risorse  della
          contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. 
              4.  Per  la  risoluzione   di   problematiche   tecnico
          contabili il commissario straordinario puo' richiedere,  ai
          sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il  supporto
          di un dirigente generale della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato con funzioni di studio. A tale fine,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri, sono ridefiniti  i  compiti  del  dirigente
          generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni. 
              5. Per la definizione dei criteri di  cui  all'articolo
          5, comma 1, lettera b),  il  commissario  straordinario  si
          avvale di  un  comitato  tecnico  scientifico  composto  da
          esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
          ingegneria  sismica,  tutela  e  valorizzazione  dei   beni
          culturali e di  ogni  altra  professionalita'  che  dovesse
          rendersi necessaria, in misura massima di quindici  unita'.
          La  costituzione  e  il  funzionamento  del  comitato  sono
          regolati con provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo
          2, comma 2.  Per  la  partecipazione  al  comitato  tecnico
          scientifico non e' dovuta la corresponsione di  gettoni  di
          presenza, compensi o altri emolumenti comunque  denominati.
          Agli  oneri  derivanti  da  eventuali  rimborsi  spese  per
          missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di  cui  al
          comma 8. 
              6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9  settembre  2016,
          ove provenienti da  altra  amministrazione  pubblica,  puo'
          essere disposto il  collocamento  fuori  ruolo  nel  numero
          massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
          finanziaria, all'atto del collocamento fuori  ruolo  e  per
          tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
          organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
          posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
              7.  Con  uno  o  piu'  provvedimenti  del   commissario
          straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2  comma  2,
          nei limiti delle risorse disponibili: 
              a)  al  personale  non  dirigenziale  delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 lettera a),  direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere  riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni di lavoro straordinario nel limite  massimo  di
          75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a  quelle  gia'
          autorizzate dai  rispettivi  ordinamenti,  e  comunque  nel
          rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
          cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,  n.  66,  dal  1°
          ottobre 2016 e fino al 31  dicembre  2016  nonche'  40  ore
          mensili, oltre a quelle  gia'  autorizzate  dai  rispettivi
          ordinamenti, dal 1° gennaio 2017  e  fino  al  31  dicembre
          2018; 
              b)  al  personale  dirigenziale  ed  ai   titolari   di
          incarichi  di  posizione  organizzativa   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
          impegnato nelle  attivita'  di  cui  all'articolo  1,  puo'
          essere attribuito, nelle more della definizione di appositi
          accordi  nell'ambito   della   contrattazione   integrativa
          decentrata, un  incremento  fino  al  30  per  cento  della
          retribuzione mensile di posizione prevista  dai  rispettivi
          ordinamenti, commisurata ai giorni  di  effettivo  impiego,
          dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e  dal  1°  gennaio
          2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della
          retribuzione mensile di posizione, in  deroga,  per  quanto
          riguarda il personale  dirigenziale,  all'articolo  24  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              c) al personale  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del
          presente comma puo'  essere  attribuito  nelle  more  della
          definizione   di   appositi   accordi   nell'ambito   della
          contrattazione integrativa decentrata, un  incremento  fino
          al 30 per cento del trattamento accessorio,  tenendo  conto
          dei  risultati  conseguiti  su  specifici  progetti  legati
          all'emergenza    e    alla    ricostruzione,    determinati
          semestralmente dal Commissario straordinario. 
              7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7  si  applicano
          anche ai dipendenti pubblici impiegati  presso  gli  uffici
          speciali di cui all'articolo 3. 
              8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
          sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
          euro per l'anno  2016  e  15  milioni  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018.  Agli  eventuali  maggiori
          oneri  si  fa  fronte  con  le  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
          il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2017 e 2018. 
              9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  lettera
          a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
          di apposita convenzione, di  strutture  e  personale  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   che
          provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
          pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
          interessata, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e  specifiche
          attivita' di  controllo  sulla  ricostruzione  privata,  il
          Commissario   straordinario   puo'    stipulare    apposite
          convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con  il
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Agli  eventuali
          maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse  della
          contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 
              9-bis. Anche al fine di finanziare  specifici  progetti
          di servizio civile nazionale volti a  favorire  la  ripresa
          della vita civile delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
          ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
          civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale  per  il
          servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
          1998, n. 230, e' incrementata di  euro  146,3  milioni  per
          l'anno 2016. 
              9-ter. All'onere di cui al  comma  9-bis  si  provvede,
          quanto  a  euro  139   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 187, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e,
          quanto  a  euro  7,3   milioni,   mediante   corrispondente
          riduzione della dotazione della seconda sezione  del  Fondo
          previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della  legge
          6 giugno 2016, n. 106.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
          decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 18. Centrale unica di committenza 
              1. I soggetti attuatori di cui all'articolo  15,  comma
          1, per la realizzazione degli interventi pubblici  relativi
          alle opere  pubbliche  ed  ai  beni  culturali  di  propria
          competenza,  si  avvalgono  di  una   centrale   unica   di
          committenza. 
              2. La centrale  unica  di  committenza  e'  individuata
          nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 
              3. I rapporti tra il  Commissario  straordinario  e  la
          centrale unica di committenza individuata al comma  2  sono
          regolati da apposita convenzione.". 
              Il  testo  del  comma  3  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  113  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              "Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche 
              1.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori ovvero al  direttore  dell'esecuzione,
          alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
          alle verifiche di conformita', al  collaudo  statico,  agli
          studi e alle  ricerche  connessi,  alla  progettazione  dei
          piani di sicurezza e di coordinamento  e  al  coordinamento
          della sicurezza in fase di esecuzione  quando  previsti  ai
          sensi del decreto legislativo 9 aprile  2008  n.  81,  alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli stanziamenti  previsti  per  la
          realizzazione dei singoli lavori negli stati di  previsione
          della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
              2. A valere sugli stanziamenti di cui  al  comma  1  le
          amministrazioni pubbliche destinano  a  un  apposito  fondo
          risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per  cento
          modulate sull'importo dei lavori posti a base di  gara  per
          le  funzioni  tecniche  svolte  dai   dipendenti   pubblici
          esclusivamente per le  attivita'  di  programmazione  della
          spesa per investimenti,  per  la  verifica  preventiva  dei
          progetti di predisposizione e di controllo delle  procedure
          di  bando  e  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici,  di
          responsabile  unico  del  procedimento,  di  direzione  dei
          lavori  ovvero  direzione  dell'esecuzione  e  di  collaudo
          tecnico amministrativo ovvero di verifica  di  conformita',
          di  collaudatore  statico  ove  necessario  per  consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 
              3. L'ottanta per cento delle  risorse  finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
              4. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
              5. Per i compiti svolti dal personale di  una  centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2.". 
              Si  riportano  gli  allegati   1   e   2   del   citato
          decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Allegato 1 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto  2016
          (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33. Venarotta (AP). 
              Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG)." 
              "Allegato 2 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  26  e  del  30
          ottobre 2016 (Art. 1) 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 
              21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          74  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,   n.   297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado): 
              "Art. 74. Calendario scolastico per le scuole  di  ogni
          ordine e grado 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
          200 giorni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59
          (Definizione delle  norme  generali  relative  alla  scuola
          dell'infanzia e al primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma
          dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53): 
              "Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami 
              1.  Ai  fini  della   validita'   dell'anno,   per   la
          valutazione degli allievi  e'  richiesta  la  frequenza  di
          almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui
          ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi  eccezionali,  le
          istituzioni  scolastiche  possono  autonomamente  stabilire
          motivate deroghe al suddetto limite. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  14  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.
          122 (Regolamento recante coordinamento delle norme  vigenti
          per la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
          applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e  3  del
          decreto-legge 1° settembre 2008, n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169): 
              "Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. A  decorrere  dall'anno  scolastico  di  entrata  in
          vigore della riforma della  scuola  secondaria  di  secondo
          grado,  ai  fini  della  validita'  dell'anno   scolastico,
          compreso quello relativo  all'ultimo  anno  di  corso,  per
          procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,  e'
          richiesta la frequenza di  almeno  tre  quarti  dell'orario
          annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche  possono
          stabilire, per  casi  eccezionali,  analogamente  a  quanto
          previsto per  il  primo  ciclo,  motivate  e  straordinarie
          deroghe al suddetto limite. Tale  deroga  e'  prevista  per
          assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
          che  tali  assenze  non  pregiudichino,  a   giudizio   del
          consiglio di classe,  la  possibilita'  di  procedere  alla
          valutazione   degli   alunni   interessati.   Il    mancato
          conseguimento del limite minimo di  frequenza,  comprensivo
          delle deroghe  riconosciute,  comporta  l'esclusione  dallo
          scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
          o all'esame finale di ciclo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 134 dell'articolo
          1 della legge  11  dicembre  2016,  n.  232  ((Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019): 
              "134. Al fine di dare compiuta attuazione  al  progetto
          di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO  2015  di
          cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre  2015,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio
          2016, n. 9, e' autorizzata la spesa di 8  milioni  di  euro
          per il 2017 per l'avvio delle  attivita'  di  progettazione
          propedeutiche alla realizzazione  delle  strutture  per  il
          trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Universita'
          degli studi di Milano.".