Art. 5 Modalita' di ammissione 1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere. 2. Il beneficio di cui all' art. 3 non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate l'avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto beneficio. 3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del 2016. Il beneficio di cui all'art. 3 non puo' essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilita' coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016. Nella domanda telematica il genitore richiedente e' tenuto ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione. 4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.