Art. 5 
 
                   Data e frequenza dei controlli 
 
  1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art.  2,  comma
1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli: 
    a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la
data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; 
    b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio
con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie  M2,  M3,  N2,
N3, O3 e O4: un  anno  dopo  la  data  di  prima  immatricolazione  e
successivamente ogni anno; 
    c) trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocita'
di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data
di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; 
    d) veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di  prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni; 
    e) veicoli della categoria L, classificati  come  motoveicoli  ai
sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
che effettuano servizio di piazza o di noleggio  con  conducente:  un
anno dopo la data di prima immatricolazione  e  successivamente  ogni
anno; 
    f) veicoli  atipici,  ad  esclusione  dei  veicoli  di  interesse
storico  e  collezionistico:  un  anno  dopo   la   data   di   prima
immatricolazione e successivamente ogni anno. 
  2. Le operazioni inerenti le revisioni dei veicoli hanno inizio  il
2 gennaio  di  ogni  anno  e  sono  effettuate  secondo  il  seguente
calendario: 
    a) i veicoli di cui al  comma  1,  lettere  b),  e)  e  f),  sono
sottoposti  a  revisione  annuale  per  la  prima   volta   nell'anno
successivo alla prima immatricolazione, entro  il  mese  di  rilascio
della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese
corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata   effettuata   l'ultima
revisione;  sono  esclusi  i  veicoli  che  siano  stati  sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e  prova
per  l'accertamento  della  idoneita'  alla  circolazione  ai   sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) i veicoli di cui al comma 1, lettere a) e d), sono  sottoposti
a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno  successivo
a quello di prima immatricolazione, entro il mese di  rilascio  della
carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il  mese
corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata   effettuata   l'ultima
revisione;  sono  esclusi  i  veicoli  che  siano  stati  sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e  prova
per  l'accertamento  della  idoneita'  alla  circolazione  ai   sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    c) i veicoli di cui al comma 1, lettera  c),  sono  sottoposti  a
revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo  a
quello di prima immatricolazione, entro il  mese  di  rilascio  della
carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il  mese
corrispondente  a  quello  in  cui  e'  stata   effettuata   l'ultima
revisione;  sono  esclusi  i  veicoli  che  siano  stati  sottoposti,
nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e  prova
per  l'accertamento  della  idoneita'  alla  circolazione  ai   sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  3. L'autorita' competente, anche su segnalazione  degli  organi  di
polizia  stradale,  qualora  sorgano  dubbi  sulla  persistenza   dei
requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti,  puo'
ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. 
  4. In caso di incidente stradale, a seguito del quale i  veicoli  a
motore o i rimorchi abbiano subito danni di tale  gravita'  da  poter
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione,  gli
organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti  a
darne  notizia  all'autorita'  competente   per   la   adozione   del
provvedimento di revisione straordinaria.