Art. 5 
 
          Percentuale di veicoli da sottoporre a controllo 
 
  1. Per i veicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)  e  c),
in ogni anno civile l'autorita' competente esegue un numero  adeguato
di controlli tecnici  su  strada  iniziali  proporzionato  al  numero
complessivo di tali veicoli  immatricolati  nel  proprio  territorio,
tenuto conto che il numero complessivo di tali controlli  nel  totale
degli Stati dell'Unione e' pari almeno al cinque per cento del numero
totale dei predetti veicoli immatricolati nell'Unione europea. 
  2. Le informazioni sui veicoli  controllati  sono  comunicate  alla
Commissione europea a norma dell'art. 20, comma 1.