Art. 5 
 
Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni
  regionali e disposizioni in materia di unioni regionali 
 
  1. Si approvano gli  interventi  di  razionalizzazione  delle  sedi
camerali e delle Unioni regionali, e le modalita' per la  dismissione
ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
delle parti di patrimonio immobiliare non  piu'  ritenuto  essenziale
alle finalita' istituzionali, cosi' come determinati nel piano di cui
al comma 2, lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del
2016. 
  2. Nelle circoscrizioni regionali in cui e' presente un  numero  di
camere di commercio inferiore a tre,  le  relative  unioni  regionali
sono poste in liquidazione. 
  3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che
interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente
decreto, le nuove  camere  di  commercio  sono  tenute  a  confermare
l'eventuale mantenimento delle rispettive  unioni  regionali  tenendo
conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 6 della legge n. 580
del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.