Art. 5 
 
       Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 
 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le  parole  «  e'  incrementata  di  1,5  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti  percentuali
a decorrere dal 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
e' incrementata di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019»; 
  2) alla lettera c), le parole « 350 milioni di euro per l'anno 2019
e ciascuno degli anni successivi; » sono sostituite dalle seguenti: «
10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni successivi ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  718  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "718. Fermo restando quanto previsto dal comma  207,  e
          fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi  di  cui
          al comma 719: 
              a) l'aliquota IVA del 10 per cento e'  incrementata  di
          1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e  di  ulteriori
          0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di
          un ulteriore punto percentuale a decorrere dal  1°  gennaio
          2020; 
              b) l'aliquota IVA del 22 per cento e'  incrementata  di
          tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018  e  di  ulteriori
          0,4 punti percentuali dal  1°  gennaio  2019;  la  medesima
          aliquota e' ridotta di 0,5 punti  percentuali  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2020  rispetto  all'anno  precedente  ed  e'
          fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2019,  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con
          piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
          misura tale  da  determinare  maggiori  entrate  nette  non
          inferiori a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  350
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  successivi  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  nel
          sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."