Art. 5 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
che non sanciscono l'intesa  regionale  di  cui  all'articolo  2,  si
applicano, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  506,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed
e), del medesimo articolo 1. 
  2. Gli enti territoriali che non utilizzano  totalmente  gli  spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei  patti
di solidarieta' nazionale di cui agli articoli 2, 3 e 4, non  possono
beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo
ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n.
232. 
  3.  Gli  enti  territoriali  beneficiari  degli  spazi  finanziari,
concessi  in  attuazione  delle  intese  regionali  e  dei  patti  di
solidarieta' nazionale di cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  che  non
effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma  14
dell'articolo 2 e dal comma 11 dell'articolo 4, non possono procedere
ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 508,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per i riferimenti ai commi 506, 507 e 508  dell'art.  1
          della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              Si riporta il comma 475 dell'art. 1 della citata  legge
          11 dicembre 2016, n. 232: 
              "475. Ai sensi dell'art. 9, comma  4,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
          saldo di cui al comma 466 del presente articolo: 
                a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o   del   fondo   di
          solidarieta'   comunale   in   misura   pari    all'importo
          corrispondente allo  scostamento  registrato.  Le  province
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella misura indicata al primo  periodo.  Gli  enti  locali
          delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano sono  assoggettati
          ad una riduzione dei trasferimenti correnti  erogati  dalle
          medesime  regioni  o  province  autonome  in  misura   pari
          all'importo corrispondente allo scostamento registrato.  Le
          riduzioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  assicurano  il
          recupero di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  243,  e  sono  applicate  nel  triennio
          successivo a quello di inadempienza in quote  costanti.  In
          caso di incapienza, per uno o piu'  anni  del  triennio  di
          riferimento,  gli  enti  locali  sono  tenuti   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le  somme  residue  di
          ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle
          medesime quote, presso la competente sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato,  al  capo  X  dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso  di
          mancato versamento delle predette somme  residue  nell'anno
          successivo, il recupero e' operato con le procedure di  cui
          ai commi 128 e 129 dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228; 
                b) nel triennio successivo la regione o la  provincia
          autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata
          del bilancio dello Stato, di importo  corrispondente  a  un
          terzo  dello  scostamento  registrato,  che   assicura   il
          recupero di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
          31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a  quello
          di inadempienza. In caso di mancato versamento  si  procede
          al recupero di detto scostamento a  valere  sulle  giacenze
          depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti  presso  la
          tesoreria statale; 
                c) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al
          netto delle spese  per  la  sanita',  in  misura  superiore
          all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente
          ridotti dell'1  per  cento.  La  sanzione  si  applica  con
          riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate
          in entrambi gli  esercizi.  A  tal  fine,  l'importo  degli
          impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in
          cui si applica la sanzione sono  determinati  al  netto  di
          quelli connessi a funzioni non esercitate in  entrambi  gli
          esercizi,  nonche'  al  netto  degli  impegni  relativi  ai
          versamenti  al  bilancio  dello   Stato   effettuati   come
          contributo alla finanza pubblica; 
                d) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti. Per le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  restano  esclusi  i   mutui   gia'
          autorizzati e non ancora contratti. I mutui  e  i  prestiti
          obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
          finanziarie per il finanziamento degli  investimenti  o  le
          aperture di linee di credito  devono  essere  corredati  di
          apposita attestazione da cui risulti il rispetto del  saldo
          di  cui   al   comma   466.   L'istituto   finanziatore   o
          l'intermediario   finanziario   non   puo'   procedere   al
          finanziamento o al collocamento  del  prestito  in  assenza
          della predetta attestazione; 
                e) nell'anno  successivo  a  quello  di  inadempienza
          l'ente non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          compresi  i  rapporti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione. Le regioni, le citta'  metropolitane
          e i comuni possono  comunque  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo  determinato,  con  contratti  di  durata
          massima  fino  al  31  dicembre  del  medesimo   esercizio,
          necessari  a  garantire  l'esercizio  delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica e del settore sociale nel rispetto del  limite  di
          spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                f) nell'anno successivo a quello di inadempienza,  il
          presidente, il sindaco  e  i  componenti  della  giunta  in
          carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
          tenuti a versare al bilancio  dell'ente  il  30  per  cento
          delle indennita' di funzione  e  dei  gettoni  di  presenza
          spettanti nell'esercizio della violazione.".