Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del
  regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego  delle
  indicazioni nutrizionali e sulla salute 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che, nell'apporre  in  etichetta,  nella  presentazione  e
nella pubblicita' degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o  sulla
salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo  3,
del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le
istruzioni del fabbricante, e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.