Art. 5 
 
 
             Disposizioni specificative degli interventi 
 
  1. Ferma restando l'applicazione del presente decreto in  ogni  sua
parte fin dalla sua entrata in vigore, i piani paesaggistici  di  cui
agli articoli 135 e  143  del  Codice  possono  dettare  direttive  o
disposizioni  per  la  specificazione,  ad  opera   degli   strumenti
urbanistici locali, in sede di  adeguamento  ai  piani  paesaggistici
stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli  interventi
di cui all'Allegato «A». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 135 del Codice. Per  il
          testo dell'art. 143 del Codice vedi nota all'art. 1: 
              «Art. 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato
          e  le  regioni  assicurano  che  tutto  il  territorio  sia
          adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato   e
          gestito in  ragione  dei  differenti  valori  espressi  dai
          diversi contesti che  lo  costituiscono.  A  tale  fine  le
          regioni  sottopongono  a  specifica  normativa   d'uso   il
          territorio  mediante  piani  paesaggistici,  ovvero   piani
          urbanistico-territoriali con specifica  considerazione  dei
          valori  paesaggistici,  entrambi  di  seguito   denominati:
          "piani    paesaggistici".    L'elaborazione    dei    piani
          paesaggistici  avviene  congiuntamente  tra   Ministero   e
          regioni,  limitatamente  ai  beni  paesaggistici   di   cui
          all'art. 143, comma 1, lettere b), c)  e  d),  nelle  forme
          previste dal medesimo art. 143. 
              2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio
          considerato, ne  riconoscono  gli  aspetti  e  i  caratteri
          peculiari, nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e  ne
          delimitano i relativi ambiti. 
              3.  In  riferimento   a   ciascun   ambito,   i   piani
          predispongono specifiche normative d'uso, per le  finalita'
          indicate  negli  articoli  131  e  133,  ed   attribuiscono
          adeguati obiettivi di qualita'. 
              4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono
          apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: 
              a) alla  conservazione  degli  elementi  costitutivi  e
          delle  morfologie  dei  beni  paesaggistici  sottoposti   a
          tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche,
          delle tecniche e dei materiali costruttivi,  nonche'  delle
          esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; 
              b)  alla  riqualificazione  delle  aree  compromesse  o
          degradate; 
              c)    alla    salvaguardia    delle     caratteristiche
          paesaggistiche    degli    altri    ambiti    territoriali,
          assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; 
              d)  alla  individuazione  delle   linee   di   sviluppo
          urbanistico   ed   edilizio,   in   funzione   della   loro
          compatibilita'   con   i   diversi   valori   paesaggistici
          riconosciuti e tutelati, con  particolare  attenzione  alla
          salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti  nella
          lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.».