Art. 5 
 
           Adesione agli organismi di gestione collettiva 
 
  1. I requisiti per l'adesione agli organismi di gestione collettiva
sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e
sono  stabiliti  nello  statuto  o  nelle  condizioni   di   adesione
dell'organismo  di   gestione   collettiva   e   sono   pubblicamente
accessibili. 
  2. Qualora un organismo di gestione collettiva respinga una domanda
di adesione, fornisce  per  iscritto,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della domanda, al titolare dei diritti una  spiegazione
adeguata circa i motivi della decisione. 
  3. L'organismo di gestione collettiva deve apprestare mezzi  idonei
a consentire lo scambio di comunicazioni con i propri membri per  via
elettronica, anche ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti.
Lo statuto disciplina le modalita' di esercizio di tale comunicazione
per via elettronica.