Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalita' di alto profilo tecnico-scientifico o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assiste il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Ente. Il Consiglio di amministrazione, anche tenuto conto degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: a) delibera, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del presente Statuto, in coerenza con il Piano triennale di attivita' di cui all'articolo 10 dello Statuto stesso, previo confronto con le organizzazioni sindacali; b) delibera la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, contenente l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da realizzare sulla base dei quali sono elaborati i documenti programmatici previsti dalla vigente normativa; c) delibera, su proposta del Presidente, il Piano triennale di attivita' e gli aggiornamenti annuali individuati dal Consiglio scientifico; d) delibera, su proposta del Direttore generale, il bilancio di previsione, il rendiconto generale e il provvedimento di assestamento; e) delibera in ordine alla partecipazione a societa', enti, consorzi, associazioni e fondazioni in conformita' alla normativa vigente; f) adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Direttore generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente; g) delibera lo Statuto, i regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita' e le relative modifiche e ogni altro regolamento dell'Ente su proposta del Direttore generale; h) puo' deliberare, in relazione allo sviluppo degli scenari, delle esigenze e delle opportunita' della ricerca scientifica e tecnologica nei settori di competenza dell'Ente in ambito nazionale, europeo e internazionale, nell'ambito del Piano triennale di attivita' e degli aggiornamenti annuali, sentito il Consiglio scientifico, la modifica delle sedi di ricerca esistenti, verificata la compatibilita' finanziaria, secondo le modalita' indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento del CREA; i) approva, sentito il Consiglio scientifico, un apposito regolamento finalizzato a disciplinare la gestione, ispirata al principio della ottimizzazione dei costi, e l'attribuzione alle singole sedi, delle aziende di cui si avvale il CREA per lo svolgimento delle attivita' istituzionali; l) individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.