Art. 5 Articolo 2635-ter del codice civile 1. Dopo l'articolo 2635-bis e' inserito il seguente: «Art. 2635-ter (Pene accessorie). - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».