Art. 5 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 8 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  194,
al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  39,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). -
          1. L'informazione relativa alla mappatura acustica  e  alle
          mappe acustiche strategiche di cui  all'articolo  3  ed  ai
          piani di azione di cui all'articolo 4 e'  resa  accessibile
          dall'autorita' pubblica in  conformita'  alle  disposizioni
          del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  anche
          avvalendosi   delle   tecnologie    di    telecomunicazione
          informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 
              2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1  e
          3,  hanno  l'obbligo  di   elaborare   i   piani   d'azione
          comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita'  con  le
          quali il pubblico puo' consultare gli stessi  piani;  entro
          quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque
          puo' presentare osservazioni, pareri  e  memorie  in  forma
          scritta dei quali i soggetti  proponenti  i  piani  tengono
          conto ai fini della elaborazione dei piani stessi. 
              3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti
          individuati allo  stesso  comma  2  disciplinano  ulteriori
          modalita' di partecipazione del pubblico alla  elaborazione
          dei piani d'azione.».