Art. 5 Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). - 1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 e' resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. 2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalita' di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.».