Art. 5 
 
                          Piano delle arti 
 
  1. Il «Piano delle arti» e' adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nel
limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, incluse quelle recate dal presente decreto.  Il
Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le  proposte
dei soggetti del  sistema  di  cui  all'articolo  4,  e'  attuato  in
collaborazione con questi ultimi e  prevede  azioni  di  monitoraggio
sulla relativa attuazione. 
  2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure: 
    a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle reti  di  scuole,
per realizzare un  modello  organizzativo  flessibile  e  innovativo,
quale  laboratorio  permanente  di  conoscenza,  pratica,  ricerca  e
sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione creativa; 
    b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di  istruzione,  dei
poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo  11
del presente decreto,  e,  nel  secondo  ciclo,  di  reti  di  scuole
impegnate nella realizzazione dei «temi della creativita'»; 
    c)  sviluppo  delle  pratiche  didattiche  dirette   a   favorire
l'apprendimento di tutti gli alunni  e  le  alunne  e  di  tutti  gli
studenti e le studentesse, valorizzando le differenti  attitudini  di
ciascuno  anche  nel  riconoscimento  dei  talenti   attraverso   una
didattica orientativa; 
    d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle  reti
di scuole, dei poli  a  orientamento  artistico  e  performativo,  di
partenariati  con  i  soggetti  di  cui  all'articolo   4,   per   la
co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creativita'  e  per  la
condivisione di risorse laboratoriali,  strumentali  e  professionali
anche nell'ambito di accordi  quadro  preventivamente  stipulati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni  e
delle studentesse e degli  studenti  a  percorsi  di  conoscenza  del
patrimonio culturale  e  ambientale  dell'Italia  e  delle  opere  di
ingegno di qualita' del Made in Italy; 
    f) potenziamento delle competenze  pratiche  e  storico-critiche,
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al  cinema,
alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini
e dei suoni; 
    g) potenziamento delle conoscenze  storiche,  storico-artistiche,
archeologiche, filosofiche  e  linguistico-letterarie  relative  alle
civilta' e culture dell'antichita'; 
    h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle alunne  e  degli
alunni e delle  studentesse  e  degli  studenti,  di  musei  e  altri
istituti e  luoghi  della  cultura,  mostre,  esposizioni,  concerti,
spettacoli e performance teatrali e coreutiche; 
    i) incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse  e
studenti all'estero e promozione internazionale di  giovani  talenti,
attraverso progetti e scambi  tra  istituzioni  formative  artistiche
italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei  musicali,
coreutici e artistici.