Art. 5 
 
                          Assetto didattico 
 
  1.   L'assetto   didattico   dell'istruzione    professionale    e'
caratterizzato: 
    a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che  si
avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio  di
cui all'articolo 4, comma 2 e dal Progetto formativo individuale  che
viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio  del  primo
anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso  scolastico.
Il Progetto formativo individuale si basa su  un  bilancio  personale
che  evidenzia  i  saperi  e  le  competenze  acquisiti  da  ciascuna
studentessa e da ciascuno studente,  anche  in  modo  non  formale  e
informale ed e' idoneo a  rilevare  le  potenzialita'  e  le  carenze
riscontrate, al fine  di  motivare  ed  orientare  nella  progressiva
costruzione  del  percorso  formativo  e  lavorativo.  Il   dirigente
scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di
quest'ultimo, i  docenti  che  assumono  la  funzione  di  tutor  per
sostenere le studentesse  e  gli  studenti  nell'attuazione  e  nello
sviluppo del Progetto formativo individuale. L'attivita' di  tutorato
e' svolta dai docenti designati, fatto  salvo  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  n.  107  del
2015, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  presso  l'istituzione
scolastica a legislazione vigente; 
    b) dall'aggregazione, nel biennio, delle  discipline  all'interno
degli  assi  culturali  caratterizzanti  l'obbligo  di  istruzione  e
dall'aggregazione,  nel  triennio,  delle  discipline  di  istruzione
generale; 
    c) dalla progettazione interdisciplinare dei  percorsi  didattici
caratterizzanti i diversi assi culturali; 
    d)  dall'utilizzo  prevalente  di  metodologie   didattiche   per
l'apprendimento   di   tipo    induttivo,    attraverso    esperienze
laboratoriali e  in  contesti  operativi,  analisi  e  soluzione  dei
problemi relativi alle attivita' economiche di riferimento, il lavoro
cooperativo per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti
organizzati; 
    e)  dalla  possibilita'  di  attivare  percorsi   di   alternanza
scuola-lavoro, gia' dalla seconda classe del biennio, e  percorsi  di
apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81; 
    f) all'organizzazione per unita' di apprendimento, che,  partendo
da  obiettivi  formativi  adatti  e  significativi  per  le   singole
studentesse e i singoli studenti,  sviluppano  appositi  percorsi  di
metodo e di contenuto, tramite i quali si  valuta  il  livello  delle
conoscenze  e  delle  abilita'  acquisite  e  la  misura  in  cui  la
studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze  attese.  Le
unita' di apprendimento rappresentano il necessario  riferimento  per
il riconoscimento dei crediti posseduti  dalla  studentessa  e  dallo
studente, soprattutto nel caso  di  passaggi  ad  altri  percorsi  di
istruzione e formazione; 
    g) dalla certificazione delle competenze che e'  effettuata,  nel
corso del biennio, con  riferimento  alle  unita'  di  apprendimento,
secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  ferma  restando  la  disciplina
vigente  in  merito  alla  certificazione  delle  competenze  per  il
triennio,  nonche'  per  le  qualifiche   triennali   e   i   diplomi
quadriennali, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  5,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              5. Al fine di dare  piena  attuazione  al  processo  di
          realizzazione   dell'autonomia   e   di    riorganizzazione
          dell'intero  sistema  di  istruzione,  e'   istituito   per
          l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo,  e
          per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo
          grado  afferenti  alla  medesima   istituzione   scolastica
          l'organico   dell'autonomia,   funzionale   alle   esigenze
          didattiche, organizzative e progettuali  delle  istituzioni
          scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta
          formativa predisposto ai sensi  del  comma  14.  I  docenti
          dell'organico dell'autonomia concorrono alla  realizzazione
          del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di
          insegnamento,   di   potenziamento,   di    sostegno,    di
          organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
              (Omissis)». 
              - Per l'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Per il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si
          veda nelle note alle premesse.