Art. 5 
 
            Servizi di trasporto e forme di agevolazione 
                           della mobilita' 
 
  1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle  forme  di
agevolazione  della  mobilita',  per  le  alunne  e  gli  alunni,  le
studentesse e gli studenti sono incentivate  le  forme  di  mobilita'
sostenibile in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  5  della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle
scuole primarie statali per consentire loro il  raggiungimento  della
piu' vicina sede di erogazione del servizio scolastico.  Il  servizio
e' assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota  di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori  oneri  per  gli  enti
territoriali interessati. 
  3. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico disponibile
e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221, recante:  «Disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»: 
              «Art. 5  (Disposizioni  per  incentivare  la  mobilita'
          sostenibile). - 1. Nell'ambito dei progetti  finanziati  ai
          sensi dell'art. 19, comma 6,  del  decreto  legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, la quota di risorse  di  competenza  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  e'  destinata  prioritariamente,  nel  limite  di  35
          milioni di euro, al  programma  sperimentale  nazionale  di
          mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui  al
          comma 2 del presente  articolo,  per  il  finanziamento  di
          progetti, predisposti da uno o piu' enti locali e  riferiti
          a  un  ambito  territoriale  con  popolazione  superiore  a
          100.000  abitanti,  diretti  a  incentivare  iniziative  di
          mobilita' sostenibile, incluse iniziative di  piedibus,  di
          car-pooling,  di  car-sharing,   di   bike-pooling   e   di
          bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli
          spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola,
          a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite  didattiche
          con  mezzi  sostenibili,  di  programmi  di  educazione   e
          sicurezza   stradale,   di    riduzione    del    traffico,
          dell'inquinamento  e  della  sosta  degli  autoveicoli   in
          prossimita' degli  istituti  scolastici  o  delle  sedi  di
          lavoro, anche al fine  di  contrastare  problemi  derivanti
          dalla vita sedentaria. Tali programmi  possono  comprendere
          la cessione a  titolo  gratuito  di  "buoni  mobilita'"  ai
          lavoratori che usano mezzi di  trasporto  sostenibili.  Nel
          sito web del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare e' predisposta una sezione denominata
          "Mobilita'  sostenibile",  nella  quale  sono  inseriti   e
          tracciati i  finanziamenti  erogati  per  il  programma  di
          mobilita' sostenibile, ai fini della  trasparenza  e  della
          maggiore fruibilita' dei progetti. 
              2. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito, per i profili di  competenza,  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il  programma
          sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola
          e casa-lavoro nonche' le  modalita'  e  i  criteri  per  la
          presentazione dei progetti  di  cui  al  comma  1  mediante
          procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla
          presentazione  dei  progetti,  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito, per i profili di  competenza,  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e   dei   trasporti,   si   provvede   alla
          ripartizione delle risorse e all'individuazione degli  enti
          beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al  primo  e  al
          secondo  periodo,  da  predisporre  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle  camere,  ai  fini
          dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia. I pareri di cui al  presente  comma
          sono  espressi  entro  trenta   giorni   dall'assegnazione,
          decorsi i quali i decreti sono comunque adottati. 
              3. Al fine di incentivare la mobilita' sostenibile  tra
          i  centri  abitati  dislocati  lungo   l'asse   ferroviario
          Bologna-Verona,  promuovere  i  trasferimenti   casa-lavoro
          nonche' favorire il ciclo-turismo verso  le  citta'  d'arte
          della  Pianura  padana  attraverso  il  completamento   del
          corridoio europeo EUROVELO 7,  e'  assegnato  alla  regione
          Emilia-Romagna,  promotrice  a  tal  fine  di  un  apposito
          accordo  di  programma  con  gli   enti   interessati,   un
          contributo pari a euro 5 milioni per  l'anno  2016  per  il
          recupero e la riqualificazione ad  uso  ciclo-pedonale  del
          vecchio tracciato ferroviario  dismesso,  la  cui  area  di
          sedime e' gia'  nella  disponibilita'  dei  suddetti  enti.
          All'onere derivante dal presente comma si provvede,  quanto
          a 4 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,  comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e,
          quanto  ad  1  milione  di  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui
          all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n. 326, iscritte  nel  capitolo  3070  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              4. All'art. 2, terzo comma, del testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "L'uso
          del velocipede, come definito ai  sensi  dell'art.  50  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni, deve, per i  positivi  riflessi  ambientali,
          intendersi sempre necessitato". 
              5. All'art. 210, quinto comma, del testo unico  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
          n. 1124, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          "L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'art.  50
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   e
          successive modificazioni, deve,  per  i  positivi  riflessi
          ambientali, intendersi sempre necessitato". 
              6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli  di
          inquinamento atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei
          consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza  del
          trasporto e della circolazione stradale,  la  riduzione  al
          minimo dell'uso individuale dell'automobile  privata  e  il
          contenimento del traffico,  nel  rispetto  della  normativa
          vigente e fatte salve l'autonomia didattica e  la  liberta'
          di  scelta  dei  docenti,  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca  adotta,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  specifiche  linee  guida
          per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici
          di ogni ordine e grado, nell'ambito  della  loro  autonomia
          amministrativa ed organizzativa, della figura del  mobility
          manager scolastico,  scelto  su  base  volontaria  e  senza
          riduzione del carico didattico, in coerenza  con  il  piano
          dell'offerta  formativa,  con  l'ordinamento  scolastico  e
          tenuto conto dell'organizzazione  didattica  esistente.  Il
          mobility manager scolastico ha il compito di organizzare  e
          coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa  del  personale
          scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con  le
          strutture comunali e le aziende di  trasporto;  coordinarsi
          con gli altri istituti  scolastici  presenti  nel  medesimo
          comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende
          che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su
          ferro, per il miglioramento dei  servizi  e  l'integrazione
          degli stessi; garantire l'intermodalita' e  l'interscambio;
          favorire  l'utilizzo  della  bicicletta  e  di  servizi  di
          noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
          segnalare  all'ufficio   scolastico   regionale   eventuali
          problemi legati al trasporto dei disabili.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.».