Art. 5 
 
  Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
  1.  La  domanda  per  l'accertamento  della  disabilita'  in   eta'
evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come  modificata
dal presente decreto,  e'  presentata  all'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre  30  giorni
dalla data di presentazione. 
  2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il  comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui  al  comma  1
riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui
alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico
legale, che assume  le  funzioni  di  presidente,  e  da  due  medici
specialisti, scelti fra  quelli  in  pediatria,  in  neuropsichiatria
infantile o nella specializzazione inerente la condizione  di  salute
del soggetto.  Tali  commissioni  sono  integrate  da  un  assistente
specialistico o dall'operatore sociale di cui al comma 1, individuati
dall'ente locale, nonche' dal medico INPS come previsto dall'articolo
19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata  legge  n.
295 del 1990.»; 
    b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.
Successivamente  all'accertamento  della  condizione  di  disabilita'
delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, e' redatto  un
profilo   di   funzionamento   secondo   i   criteri   del    modello
bio-psico-sociale   della    Classificazione    Internazionale    del
Funzionamento,  della  Disabilita'  e  della  Salute  (ICF)  adottata
dall'Organizzazione Mondiale  della  Sanita'  (OMS),  ai  fini  della
formulazione del progetto individuale di cui  all'articolo  14  della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche'  per  la  predisposizione  del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).»; 
    c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 
  3. Il Profilo di funzionamento di cui  all'articolo  12,  comma  5,
della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  che  ricomprende  la  diagnosi
funzionale e il  profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal
presente   decreto,   e'   redatto   dall'unita'    di    valutazione
multidisciplinare di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
24 febbraio 1994, composta da: 
    a) un medico specialista o un esperto della condizione di  salute
della persona; 
    b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
    c) un terapista della riabilitazione; 
    d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale  di
competenza che ha in carico il soggetto. 
  4. Il Profilo di funzionamento di cui  all'articolo  12,  comma  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  come  modificato  dal  presente
decreto: 
    a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del PEI; 
    b) definisce anche le competenze  professionali  e  la  tipologia
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali  necessarie  per
l'inclusione scolastica; 
    c) e' redatto con la collaborazione dei genitori della bambina  o
del bambino, dell'alunna o dell'alunno,  della  studentessa  o  dello
studente  con  disabilita',  nonche'  con  la  partecipazione  di  un
rappresentante    dell'amministrazione    scolastica,     individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; 
    d) e' aggiornato al passaggio di  ogni  grado  di  istruzione,  a
partire dalla scuola dell'infanzia, nonche' in presenza  di  nuove  e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 
  5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'  trasmettono  la
certificazione   di    disabilita'    all'unita'    di    valutazione
multidisciplinare,  all'ente  locale  competente  e   all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI. 
  6. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze,  per
gli  affari  regionali  e  le   autonomie,   sentito   l'Osservatorio
permanente per l'inclusione scolastica di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  Unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: 
    a) i criteri, i contenuti  e  le  modalita'  di  redazione  della
certificazione  di  disabilita'  in  eta'   evolutiva,   secondo   la
Classificazione  Statistica  Internazionale  delle  Malattie  e   dei
Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; 
    b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione del Profilo
di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 1, della citata  legge
          5 febbraio 1992,  n.  104,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap). -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali. 
              1-bis). Nel caso in cui  gli  accertamenti  di  cui  al
          comma  1  riguardino  persone   in   eta'   evolutiva,   le
          commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.
          295, sono composte da  un  medico  legale,  che  assume  le
          funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti
          fra quelli in pediatria, in  neuropsichiatria  infantile  o
          nella specializzazione inerente la condizione di salute del
          soggetto. Tali commissioni sono integrate da un  assistente
          specialistico o dall'operatore sociale di cui al  comma  1,
          individuati dall'ente locale, nonche' dal medico INPS  come
          previsto dall'articolo 19, comma 11,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della  citata  legge
          n. 295 del 1990.». 
              - Si  riporta  l'articolo  12,  della  citata  legge  5
          febbraio  1992,  n.  104,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
                «Art. 12 (Diritto all'educazione  e  all'istruzione).
          - 1. Al bambino da 0 a 3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
              2. E'   garantito   il   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5. Successivamente all'accertamento della condizione di
          disabilita' delle bambine e dei  bambini,  delle  alunne  e
          degli alunni, delle studentesse e degli studenti  ai  sensi
          dell'articolo 3, e' redatto  un  profilo  di  funzionamento
          secondo  i  criteri  del  modello  bio-psico-sociale  della
          Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della
          Disabilita'    e    della     Salute     (ICF)     adottata
          dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS),  ai  fini
          della  formulazione  del  progetto   individuale   di   cui
          all'articolo 14  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,
          nonche'  per  la  predisposizione   del   Piano   Educativo
          Individualizzato (PEI). 
              6. (soppresso). 
              7. (soppresso). 
              8. (soppresso). 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.». 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».