Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole:  «,  con  apposito  provvedimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «e aggiornano annualmente,  previo  parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»; 
    b)  al  comma  2  le   lettere   b)   e   c)   sono   sostituite,
rispettivamente,  dalle  seguenti:  «b)  dai  dirigenti  di  ciascuna
amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; 
      c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in  rapporto  alla
qualita' dei servizi  resi  dall'amministrazione,  partecipando  alla
valutazione  della  performance  organizzativa  dell'amministrazione,
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al  comma  1,  e'
adottato in coerenza con gli  indirizzi  impartiti  dal  Dipartimento
della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in  esso
sono previste, altresi', le procedure di  conciliazione,  a  garanzia
dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione  e
valutazione  della  performance  e  le  modalita'   di   raccordo   e
integrazione con i  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 7 (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo  parere
          vincolante dell'Organismo indipendente di  valutazione,  il
          Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
                a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della
          performance di cui all'art. 14, cui compete la  misurazione
          e  valutazione  della  performance  di  ciascuna  struttura
          amministrativa nel suo complesso, nonche'  la  proposta  di
          valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai  sensi  del
          comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
                b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
          quanto previsto agli articoli 8 e 9; 
                c) dai cittadini  o  dagli  altri  utenti  finali  in
          rapporto     alla     qualita'     dei     servizi     resi
          dall'amministrazione, partecipando alla  valutazione  della
          performance  organizzativa  dell'amministrazione,   secondo
          quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis. 
              2-bis. Il Sistema di misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui al comma 1, e' adottato in coerenza con
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma  2,  e  in  esso  sono
          previste,  altresi',  le  procedure  di  conciliazione,   a
          garanzia  dei  valutati,  relative   all'applicazione   del
          sistema di misurazione e valutazione della performance e le
          modalita' di raccordo e integrazione  con  i  documenti  di
          programmazione finanziaria e di bilancio.».