Art. 5 
 
Documentazione da  allegare  alla  domanda  di  riconoscimento  delle
  condizioni per l'accesso al beneficio 
 
  1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle  condizioni  per
l'accesso  al  beneficio,  l'interessato  produce  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' circa  la  sussistenza  al  momento
della  domanda  o  il  realizzarsi  entro  la  fine  dell'anno  delle
condizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  i  seguenti
documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della  domanda
di riconoscimento, delle relative condizioni: 
    a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera a), la lettera di licenziamento,  di  dimissioni  per  giusta
causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; 
    b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, del coniuge, della  persona  in  unione  civile  o  del
parente di primo grado, convivente cui presta assistenza; 
    c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera   c),   il   verbale   di   invalidita'   civile   attestante
un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento. 
  2. Con specifico riguardo alle condizioni di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che  soddisfano  le
condizioni di cui all'articolo  1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato  produce,  oltre  ad
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  circa   la
sussistenza delle predette condizioni, al contratto di  lavoro  o  ad
una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un
apposito  modulo  predisposto  dall'INPS  o,  nelle  more  della  sua
predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
attestante i periodi di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze,  il
contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come  specificate
nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito,  nonche',
con riferimento alle attivita'  lavorative  di  cui  all'allegato  A,
lettere a), b), c), d), e), g), i), l)  e  m),  l'applicazione  delle
voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore  al
17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  e  del
bilancio  e  della  programmazione  economica   12   dicembre   2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2001. 
  3.  Per  i  lavoratori  che  soddisfano  le   condizioni   di   cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  21  aprile
2011,  n.  67,  la  documentazione  da  allegare  alla   domanda   di
riconoscimento delle condizioni per l'accesso  al  beneficio  di  cui
all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni  di  attuazione  del
medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 
  4. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle  condizioni
per  l'accesso  al  beneficio  e'  svolta  dalla  sede   territoriale
dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi  e
attraverso lo scambio di dati di  cui  all'articolo  10,  secondo  le
modalita'  individuate  da   un   apposito   Protocollo   predisposto
congiuntamente da Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale  del  lavoro,  nel  quale
sono indicate anche le modalita' attraverso le quali  riscontrare  le
informazioni contenute nella  dichiarazione  del  richiedente  e  del
datore di lavoro ed i casi in cui la sede  INPS  puo'  avvalersi,  al
fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione
del Protocollo l'INPS  procede,  comunque,  ad  istruire  le  domande
presentate. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 604 del 1966,
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104
          del 1992, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto
          legislativo n. 67 del 2011, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          legislativo n. 67 del 2011: 
              «Art. 2 (Modalita' di presentazione della  domanda  per
          l'accesso al beneficio e relativa documentazione). - 1.  Ai
          fini dell'accesso al beneficio di cui  all'articolo  1,  il
          lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda
          e la necessaria documentazione: 
                a) entro il 30  settembre  2011  qualora  abbia  gia'
          maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo
          1 entro il 31 dicembre 2011; 
                b) entro il 1° marzo  dell'anno  di  maturazione  dei
          requisiti agevolati qualora tali requisiti  siano  maturati
          entro il 31 dicembre 2016; 
                b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei
          requisiti agevolati qualora tali requisiti  siano  maturati
          nel corso dell'anno 2017; 
                b-ter) entro il  1°  maggio  dell'anno  precedente  a
          quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora  tali
          requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
              2.  La  domanda  di  cui   al   comma   1,   presentata
          all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e'
          iscritto, deve essere corredata da copia o  estratti  della
          documentazione prevista dalla normativa vigente al  momento
          dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo  1  e
          dagli elementi di prova in data  certa  da  cui  emerga  la
          sussistenza dei  requisiti  necessari  per  l'anticipo  del
          pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1,  con
          riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai
          necessari  periodi  di  espletamento  come  stabilito   dal
          medesimo articolo 1, sia  alla  dimensione  ed  all'assetto
          organizzativo dell'azienda, riferibili a: 
                a) prospetto di paga; 
                b) libro matricola, registro  di  impresa  ovvero  il
          libro unico del lavoro; 
                c) libretto di lavoro; 
                d) contratto di lavoro individuale indicante anche il
          contratto collettivo nazionale, territoriale,  aziendale  e
          il livello di inquadramento; 
                e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del
          personale, registri delle presenze  ed  eventuali  atti  di
          affidamento di incarichi o mansioni; 
                f) documentazione medico-sanitaria; 
                g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  per  il
          periodo   di   vigenza   di   tale   disposizione,   ovvero
          comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
                h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
                i) carta di  qualificazione  del  conducente  di  cui
          all'articolo 18 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 286, e certificato di idoneita' alla guida. 
                l) documento  di  valutazione  del  rischio  previsto
          dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza
          nei luoghi di lavoro; 
                m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo
          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni; 
                n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo
          4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
          181,  contenente  le  informazioni  di   cui   al   decreto
          legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
                o) altra documentazione equipollente. 
              3. L'ente previdenziale dal quale deve  essere  erogato
          il  trattamento  pensionistico  comunica,  secondo   quanto
          previsto   dal   decreto    di    cui    all'articolo    4,
          all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto
          esito positivo, la prima decorrenza utile  del  trattamento
          pensionistico,   la   quale    resta    subordinata    alla
          presentazione   all'ente   medesimo   della   domanda    di
          pensionamento  dell'interessato  ai  fini  della   verifica
          dell'integrazione dei requisiti previsti. 
              4. La  presentazione  della  domanda  oltre  i  termini
          stabiliti dal comma 1 comporta,  in  caso  di  accertamento
          positivo dei requisiti, il differimento  del  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: 
                a)  un  mese,  per  un  ritardo  della  presentazione
          compreso in un mese; 
                b) due  mesi,  per  un  ritardo  della  presentazione
          compreso tra un mese e due mesi; 
                c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre
          mesi ed oltre. 
              5.  A  decorrere  dal  mese  successivo  alla  data  di
          pubblicazione del decreto di cui  all'articolo  4,  vengono
          adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito
          con il predetto decreto, dello  svolgimento  da  parte  del
          lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita'  di  cui
          all'articolo 1. 
              6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere  disponibile
          per il lavoratore la documentazione  di  cui  al  comma  2,
          tenuto  conto  degli  obblighi   di   conservazione   della
          medesima.».