Art. 5 
 
Documentazione da  allegare  alla  domanda  di  riconoscimento  delle
  condizioni per l'accesso all'APE sociale 
 
  1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle  condizioni  per
l'accesso all'APE sociale, l'interessato  produce  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' circa  la  sussistenza  al  momento
della  domanda  o  il  realizzarsi  entro  la  fine  dell'anno  delle
condizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  nonche'  i  seguenti
documenti a riprova della sussistenza, gia' al momento della  domanda
di riconoscimento, delle relative condizioni: 
    a) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera a), la lettera di licenziamento,  di  dimissioni  per  giusta
causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604; 
    b) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  n.  104  del
1992 del coniuge, della persona in unione civile  o  del  parente  di
primo grado, convivente cui presta assistenza; 
    c) con riguardo alle condizioni di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera   c),   il   verbale   di   invalidita'   civile   attestante
un'invalidita' a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento. 
  2. Con specifico riguardo alle condizioni di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  d),   l'interessato   produce,   oltre   ad   una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la  sussistenza
delle predette condizioni, al contratto di  lavoro  o  ad  una  busta
paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un  apposito
modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione,
una dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  attestante  i
periodi  di  lavoro  prestato  alle  sue  dipendenze,  il   contratto
collettivo  applicato,   le   mansioni   svolte,   come   specificate
nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito,  nonche',
con riferimento alle attivita'  lavorative  di  cui  all'allegato  A,
lettere da a) a e), g) e da i) a m),  l'applicazione  delle  voci  di
tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al  17  per
mille,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica   12   dicembre   2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  17
del 22 gennaio 2001. 
  3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle  condizioni
per l'accesso all'APE  sociale  e'  svolta  dalla  sede  territoriale
dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi  e
attraverso lo scambio di dati di  cui  all'articolo  10,  secondo  le
modalita'  individuate  da   un   apposito   Protocollo   predisposto
congiuntamente da Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale  del  lavoro,  nel  quale
sono,  tra  l'altro,  indicate  le  modalita'  attraverso  le   quali
riscontrare  le  informazioni  contenute  nella   dichiarazione   del
richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo'
avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more
dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le
domande presentate. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 7, della legge 604 del 1966, si veda nelle
          note all'art. 2. 
              - Per l'art. 3, comma 3, della legge n. 104  del  1992,
          si veda nelle note all'art. 2.