Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo  n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «o agli enti  pubblici
partecipanti» sono inserite le seguenti: «o  allo  svolgimento  delle
loro funzioni»; 
    b) al comma 7 la  parola:  «nonche'»  e'  soppressa  e,  dopo  le
parole: «aree montane» sono  inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  la
produzione di energia da fonti rinnovabili»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «E'
inoltre  fatta  salva  la  possibilita',  per  le   universita',   di
costituire societa' per la gestione di aziende agricole con  funzioni
didattiche.»; 
    d) al comma 9 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I
Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e  Bolzano,
con provvedimento adottato ai sensi della  legislazione  regionale  e
nel rispetto dei principi  di  trasparenza  e  pubblicita',  possono,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  deliberare  l'esclusione
totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni  del  presente
articolo a singole societa' a partecipazione della  Regione  o  delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento  alla
misura e  qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui  al  comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15,  comma  1,  nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti.»; 
    e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Nel  rispetto
della disciplina europea, e'  fatta  salva  la  possibilita'  per  le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni  in
societa' che producono servizi  economici  di  interesse  generale  a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche fuori  dall'ambito  territoriale  della  collettivita'  di
riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),
purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia  avvenuto  e
avvenga  tramite   procedure   ad   evidenza   pubblica.   Per   tali
partecipazioni, trova piena  applicazione  l'articolo  20,  comma  2,
lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
          e  la  gestione  di  partecipazioni  pubbliche).  -  1.  Le
          amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o
          indirettamente,  costituire  societa'  aventi  per  oggetto
          attivita' di produzione di beni e servizi non  strettamente
          necessarie per il  perseguimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali, ne' acquisire  o  mantenere  partecipazioni,
          anche di minoranza, in tali societa'. 
              2. Nei limiti di cui al  comma  1,  le  amministrazioni
          pubbliche   possono,   direttamente    o    indirettamente,
          costituire societa' e acquisire o mantenere  partecipazioni
          in  societa'  esclusivamente  per  lo   svolgimento   delle
          attivita' sotto indicate: 
                a) produzione di un servizio di  interesse  generale,
          ivi inclusa la realizzazione e la  gestione  delle  reti  e
          degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
                b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
          sulla base di un accordo di programma  fra  amministrazioni
          pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016; 
                c) realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica
          ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
          generale attraverso un contratto  di  partenariato  di  cui
          all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
          imprenditore selezionato con le modalita' di  cui  all'art.
          17, commi 1 e 2; 
                d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali
          all'ente  o  agli  enti  pubblici   partecipanti   o   allo
          svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dalle direttive europee in materia  di
          contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
          recepimento; 
                e) servizi di committenza, ivi incluse  le  attivita'
          di committenza ausiliarie, apprestati a  supporto  di  enti
          senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016. 
              3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
          di beni immobili facenti parte del proprio  patrimonio,  le
          amministrazioni  pubbliche  possono,  altresi',  anche   in
          deroga al comma 1,  acquisire  partecipazioni  in  societa'
          aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione  del
          patrimonio  delle  amministrazioni   stesse,   tramite   il
          conferimento di beni immobili allo scopo di  realizzare  un
          investimento  secondo  criteri  propri  di   un   qualsiasi
          operatore di mercato. 
              4. Le societa' in  house  hanno  come  oggetto  sociale
          esclusivo una o piu' delle attivita' di  cui  alle  lettere
          a), b), d)  ed  e)  del  comma  2.  Salvo  quanto  previsto
          dall'art. 16, tali societa' operano in via  prevalente  con
          gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
              5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
          adottate  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   in
          materia di organizzazione amministrativa, e' fatto  divieto
          alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
          enti locali, di costituire nuove societa'  e  di  acquisire
          nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
          alle societa' che hanno come oggetto sociale  esclusivo  la
          gestione delle partecipazioni societarie  di  enti  locali,
          salvo il rispetto degli obblighi  previsti  in  materia  di
          trasparenza dei dati finanziari  e  di  consolidamento  del
          bilancio degli enti partecipanti. 
              6.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   costituire
          societa' o enti in attuazione dell'art. 34 del  regolamento
          (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n.
          508 del 2014 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  15
          maggio 2014. 
              7.  Sono  altresi'  ammesse  le  partecipazioni   nelle
          societa' aventi per oggetto sociale prevalente la  gestione
          di  spazi   fieristici   e   l'organizzazione   di   eventi
          fieristici, la realizzazione e la gestione di  impianti  di
          trasporto  a  fune  per  la  mobilita'   turistico-sportiva
          eserciti in aree montane, nonche' la produzione di  energia
          da fonti rinnovabili. 
              8. E' fatta salva la  possibilita'  di  costituire,  ai
          sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297, le  societa'  con  caratteristiche  di
          spin off o di start up universitari previste  dall'art.  6,
          comma 9, della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  nonche'
          quelle con caratteristiche analoghe degli enti di  ricerca.
          E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
          di costituire societa' per la gestione di aziende  agricole
          con funzioni didattiche. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  o  dell'organo  di  vertice   dell'amministrazione
          partecipante,  motivato  con  riferimento  alla  misura   e
          qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi
          pubblici a essa connessi e al  tipo  di  attivita'  svolta,
          riconducibile alle finalita' di cui al comma  1,  anche  al
          fine di agevolarne la quotazione  ai  sensi  dell'art.  18,
          puo'  essere  deliberata  l'esclusione  totale  o  parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
          trasmesso alle Camere  ai  fini  della  comunicazione  alle
          commissioni  parlamentari  competenti.  I   Presidenti   di
          Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,  con
          provvedimento  adottato   ai   sensi   della   legislazione
          regionale e nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
          pubblicita',   possono,   nell'ambito   delle    rispettive
          competenze,  deliberare  l'esclusione  totale  o   parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione della Regione  o  delle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  motivata   con
          riferimento alla misura  e  qualita'  della  partecipazione
          pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
          di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
          comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'  trasmesso  alla
          competente Sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1,  nonche'
          alle Camere ai fini della  comunicazione  alle  commissioni
          parlamentari competenti. 
              9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e'  fatta
          salva la possibilita' per le amministrazioni  pubbliche  di
          acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa'   che
          producono servizi economici di interesse generale  a  rete,
          di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre   2011,   n.   148,   anche   fuori   dall'ambito
          territoriale della collettivita' di riferimento, in  deroga
          alle previsioni di cui al  comma  2,  lettera  a),  purche'
          l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
          avvenga tramite procedure ad evidenza  pubblica.  Per  tali
          partecipazioni, trova piena applicazione l'art.  20,  comma
          2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo): 
              «Art.  3-bis  (Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - 1. A tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente  comma  che
          opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
          tempi previsti per  la  riorganizzazione  del  servizio  in
          ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
          locali di settore in ambiti o bacini territoriali  ottimali
          gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
          nonche' ai sensi delle discipline  di  settore  vigenti  o,
          infine,  delle  disposizioni  regionali  che  abbiano  gia'
          avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali  in
          coerenza con le previsioni  indicate  nel  presente  comma.
          Decorso inutilmente il termine indicato, il  Consiglio  dei
          Ministri, a  tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica,
          esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
          5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo  svolgimento  dei
          servizi pubblici locali in  ambiti  o  bacini  territoriali
          ottimali e omogenei, comunque tali da  consentire  economie
          di  scala  e  di  differenziazione  idonee  a  massimizzare
          l'efficienza del servizio. 
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile  2014,
          n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti
          enti di  governo  entro  il  1°  marzo  2015  oppure  entro
          sessanta giorni dall'istituzione o  designazione  dell'ente
          di governo dell'ambito territoriale ottimale ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
          150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2014, n. 15, il Presidente della regione  esercita,  previa
          diffida all'ente locale ad adempiere entro  il  termine  di
          trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
          cui al comma 1 devono effettuare  la  relazione  prescritta
          dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre  2012,  n.  221,  e  le  loro  deliberazioni  sono
          validamente assunte  nei  competenti  organi  degli  stessi
          senza necessita' di ulteriori deliberazioni,  preventive  o
          successive, da parte degli organi degli enti locali.  Nella
          menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della
          sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo
          per la forma di affidamento  prescelta  e  ne  motivano  le
          ragioni con riferimento agli obiettivi di  universalita'  e
          socialita', di efficienza, di economicita'  e  di  qualita'
          del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione  degli
          interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto
          affidatario,  la  relazione  deve  comprendere   un   piano
          economico-finanziario che, fatte salve le  disposizioni  di
          settore, contenga anche la proiezione, per  il  periodo  di
          durata dell'affidamento, dei  costi  e  dei  ricavi,  degli
          investimenti  e  dei   relativi   finanziamenti,   con   la
          specificazione,  nell'ipotesi  di  affidamento  in   house,
          dell'assetto  economico-patrimoniale  della  societa',  del
          capitale     proprio     investito     e     dell'ammontare
          dell'indebitamento da aggiornare ogni  triennio.  Il  piano
          economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto
          di  credito   o   da   societa'   di   servizi   costituite
          dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo  degli
          intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, e successive  modificazioni,  o  da  una  societa'  di
          revisione ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house,  gli  enti
          locali     proprietari      procedono,      contestualmente
          all'affidamento,  ad  accantonare  pro  quota   nel   primo
          bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una  somma
          pari all'impegno  finanziario  corrispondente  al  capitale
          proprio previsto per il  triennio  nonche'  a  redigere  il
          bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              2-bis.    L'operatore    economico     succeduto     al
          concessionario iniziale, in via universale  o  parziale,  a
          seguito di operazioni societarie effettuate  con  procedure
          trasparenti,  comprese  fusioni   o   acquisizioni,   fermo
          restando il  rispetto  dei  criteri  qualitativi  stabiliti
          inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
          scadenze  previste.  In  tale  ipotesi,  anche  su  istanza
          motivata del gestore, il  soggetto  competente  accerta  la
          persistenza dei criteri qualitativi e la  permanenza  delle
          condizioni di equilibrio economico-finanziario al  fine  di
          procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,
          anche tramite l'aggiornamento del termine  di  scadenza  di
          tutte o di  alcune  delle  concessioni  in  essere,  previa
          verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'  di  regolazione
          competente,  ove  istituita,  da   effettuare   anche   con
          riferimento  al  programma  degli  interventi  definito   a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche con
          risorse derivanti  da  fondi  europei,  i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali  ai  sensi  dell'art.  119,  quinto  comma,   della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
              4-bis. Le spese in conto capitale, ad  eccezione  delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre
          disposizioni, comprese quelle  di  carattere  speciale,  in
          materia di servizi pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.».